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Consultazione 2008/102: Disegno di modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri · 15 pagine

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Art. 43 cpv. 2

2 L’autorizzazione d’esercitare un’attività lucrativa si estingue con lo spirare del termine di partenza fissato allorquando la procedura d’asilo termina con una decisione negativa passata in giudicato, anche se il richiedente si è avvalso di un mezzo d’impugnazione straordinario o è stata avviata una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c ed è stata sospesa l’esecuzione dell’allontanamento. Se l’Ufficio federale prolunga il termine di partenza nell’ambito della procedura ordinaria, può continuare a essere autorizzata un’attività lucrativa.

Art. 44 Allontanamento e ammissione provvisoria

Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, l’Ufficio federale pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione, tenendo conto del principio dell’unità della famiglia. All'esecuzione dell'allontanamento si applicano inoltre gli articoli 83 e 84 della legge federale del 16 dicembre 20055 sugli stranieri.

Art. 52 cpv. 2

2 Abrogato

Art. 68 cpv. 3

3 Abrogato

Art. 82 cpv. 2

2 Per la durata di una procedura di ricorso straordinaria o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c i richiedenti l'asilo e i richiedenti l’asilo respinti ricevono, su richiesta, un soccorso d’emergenza. Lo stesso vale se l'esecuzione dell'allontanamento è rinviata.

Art. 89a (nuovo) Obbligo di collaborare dei beneficiari di sussidi

1 L'Ufficio federale può obbligare i Cantoni a rilevare e mettere a disposizione dell'Ufficio federale i dati necessari per la sorveglianza finanziaria, per la fissazione e l'adeguamento delle indennità finanziarie della Confederazione secondo gli articoli 88 e 91 capoverso 2bis nonché 55 e 87 della legge federale del 16 dicembre 20056 sugli stranieri oppure a registrarli nel Sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) dell'Ufficio federale.

2 Se un Cantone non ossequia tale obbligo, l'Ufficio federale può fissare le indennità finanziarie destinate a tale Cantone in funzione dei dati disponibili.

5 RS 142.20

6 RS 142.20