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Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 16 pagine

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Capitolo 2: Perdita per decisione dell’autorità

Sezione 1: Svincolo

Art. 37 Domanda di svincolo e decisione

1 Ogni cittadino svizzero è, a domanda, svincolato dalla sua cittadinanza se non risiede in Svizzera e possiede o gli è stata assicurata la cittadinanza di un altro Stato. L’articolo 31 è applicabile per analogia ai minorenni.

2 Lo svincolo è pronunciato dall’autorità del Cantone d’origine.

3 La perdita della cittadinanza cantonale e dell’attinenza comunale, e con ciò la perdita della cittadinanza svizzera, avvengono con la notificazione dell’atto di svincolo.

Art. 38 Estensione ai figli

1 I figli minorenni posti sotto l'autorità parentale del richiedente sono compresi nel suo svincolo; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi che qualora vi consentano per iscritto.

2 I figli minorenni devono parimente risiedere fuori della Svizzera e avere già acquistato o avere la sicurezza di acquistare la cittadinanza di un altro Stato.

Art. 39 Atto di svincolo

1 Il Cantone d’origine allestisce un atto di svincolo nel quale sono indicate tutte le persone svincolate.

2 L’UFM provvede alla notificazione dell’atto e informa il Cantone dell’avvenuta notificazione.

3 Esso differisce la notificazione fino a quando non appaia certo che la persona svincolata otterrà la cittadinanza straniera che gli è stata promessa.

4 Se il luogo di residenza della persona svincolata non è noto, lo svincolo può essere pubblicato sul Foglio federale. Siffatta pubblicazione ha gli stessi effetti che la notificazione dell’atto.

Art. 40 Emolumento

1 I Cantoni possono riscuotere, per l’esame di una domanda di svincolo, un emolumento che copra le spese procedurali.

2 Tuttavia, la notificazione dell’atto di svincolo non può essere fatta dipendere dal pagamento dell’emolumento.

Art. 41 Cittadini di più Cantoni

1 Gli Svizzeri che possiedono la cittadinanza di più Cantoni possono depositare la domanda presso uno dei Cantoni d’origine.