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Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 16 pagine

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Titolo sesto: Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione nonché abrogazione e modifica del diritto vigente

Art. 49 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato d’eseguire la presente legge. Emana le disposizioni d’esecuzione.

Art. 50 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 51 Irretroattività

1 L’acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera sono retti dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante.

2 Le domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge sono trattate secondo le disposizioni del diritto previgente fino alla decisione relativa alla domanda.

Art. 52 Naturalizzazione agevolata dei figli di genitore svizzero

1 Il figlio straniero nato dal matrimonio di una cittadina svizzera con un cittadino straniero e la cui madre possedeva la cittadinanza svizzera al momento o prima del parto può, se ha stretti vincoli con la Svizzera, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

2 Il figlio di padre svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se adempie le condizioni di cui all’articolo 1 capoverso 2, è nato prima del 1° gennaio 2006 ed ha stretti vincoli con la Svizzera.

3 Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che il genitore svizzero ha o aveva da ultimo, e con ciò la cittadinanza svizzera.

4 Si applicano per analogia le condizioni di cui all’articolo 20.

Capitolo 3: Referendum e entrata in vigore

Art. 53

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.