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Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 16 pagine

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Art. 45 Comunicazione dei dati

1 Su richiesta e in singoli casi, l’UFM può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all’acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati personali necessari per adempiere tali compiti.

2 Rende accessibili per il Tribunale amministrativo federale, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all’istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.

Art. 46 Assistenza amministrativa

1 Le autorità competenti per l’esecuzione della presente legge si comunicano, in casi individuali e su domanda scritta e motivata, i dati di cui necessitano per:

a. statuire in merito a una domanda di naturalizzazione ordinaria, di naturalizzazione agevolata o di reintegrazione;

b. pronunciare l'annullamento di una naturalizzazione;

c. statuire in merito a una domanda di svincolo dalla cittadinanza svizzera;

d. pronunciare la revoca della cittadinanza;

e. emanare una decisione di accertamento in merito alla cittadinanza svizzera di una persona.

2 Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute in casi individuali e su domanda motivata e scritta, a fornire alle autorità competenti per l'esecuzione della presente legge i dati necessari per l'espletamento delle mansioni di cui al capoverso 1.

Titolo quinto: Rimedi giuridici

Art. 47 Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie che decidono in ultima istanza cantonale sui ricorsi contro le decisioni di rifiuto della naturalizzazione ordinaria.

Art. 48 Ricorsi a livello federale

1 I ricorsi contro le decisioni cantonali di ultima istanza e contro le decisioni delle autorità amministrative della Confederazione sono disciplinati dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

2 Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni direttamente interessati.