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Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 16 pagine
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2 Se un Cantone d’origine si pronuncia sullo svincolo, la notificazione della decisione implica la perdita della cittadinanza svizzera e di tutte le cittadinanze cantonali e le attinenze comunali.
3 Il Cantone pronunciatosi sullo svincolo informa d'ufficio gli altri Cantoni d'origine.
Sezione 2: Revoca
Art. 42 Condizioni
L’UFM può, con il consenso dell’autorità del Cantone d’origine, revocare la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale a una persona che possiede anche un’altra cittadinanza, se la sua condotta è di grave pregiudizio agli interessi o alla buona reputazione della Svizzera.
Titolo terzo: Procedura d’accertamento
Art. 43 Competenza
1 In caso di dubbio sulla cittadinanza svizzera, decide d’ufficio o su domanda l’autorità del Cantone del quale la persona ha la cittadinanza che è pure messa in discussione.
2 La domanda può essere presentata anche dall’UFM.
Titolo quarto: Trattamento di dati personali e assistenza amministrativa
Art. 44 Trattamento dei dati
1 Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l’UFM può trattare dati personali, compresi profili della personalità e dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. A tale scopo gestisce un sistema d’informazione elettronico.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
a. l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
b. l’accesso ai dati;
c. il diritto di trattamento;
d. la durata di conservazione dei dati;
e. l’archiviazione e l’eliminazione dei dati;
f. la sicurezza dei dati.