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Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 16 pagine

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Art. 17 Protezione della sfera privata

1 I Cantoni provvedono affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata.

2 Agli aventi diritto di voto sono comunicati i dati seguenti:

a. cittadinanza;

b. durata del soggiorno;

c. informazioni indispensabili per stabilire se il candidato adempie le condizioni di naturalizzazione, in particolare per quanto attiene all’integrazione riuscita.

3 Nella scelta dei dati secondo il capoverso 2, i Cantoni tengono conto della cerchia dei destinatari.

Art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

1 Se i Cantoni prevedono una durata del soggiorno minima nel Cantone o nel Comune, essa non deve oltrepassare la durata solitamente necessaria per un’integrazione riuscita.

2 Se la durata del soggiorno minima nel Cantone è superiore a tre anni, occorre computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Cantone immediatamente prima dell’arrivo.

3 Se la durata del soggiorno minima nel Comune è superiore a un anno, occorre computare in maniera adeguata anche la durata del soggiorno in un altro Comune del Cantone immediatamente prima dell’arrivo nel Comune.

Variante dell’art. 18 Durata del soggiorno cantonale e comunale

1 Nelle rispettive leggi i Cantoni prevedono una durata del soggiorno di al massimo tre anni nel Cantone o nel Comune.

2 Lo straniero che dopo almeno tre anni di soggiorno si trasferisce in un altro Comune del medesimo Cantone può presentare una domanda di naturalizzazione dopo un termine d’attesa di un anno.

Art. 19 Cittadinanza onoraria

Il conferimento da parte di un Cantone o di un Comune della cittadinanza onoraria a uno straniero, senza l’autorizzazione federale, non ha gli effetti di una naturalizzazione.

Sezione 2: Naturalizzazione agevolata

Art. 20 Condizioni materiali

1 La naturalizzazione agevolata presuppone che il candidato adempia i criteri d’integrazione di cui all’articolo 12.