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Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 16 pagine
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può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata prima del compimento del ventiduesimo anno d’età se comprova un soggiorno di cinque anni complessivi in Svizzera, di cui quello precedente la domanda.
2Il figlio naturalizzato acquista la cittadinanza del genitore svizzero.
Art. 25 Competenza e procedura
1 L’UFM si pronuncia sulla naturalizzazione agevolata; sente prima il Cantone.
2 Il Consiglio federale disciplina l'iter procedurale e può prescrivere che le persone che soggiornano in Svizzera depositino la loro domanda presso l'autorità di naturalizzazione del Cantone di residenza, la quale effettua le indagini e trasmette successivamente la domanda all'UFM.
Sezione 3: Reintegrazione
Art. 26 Condizioni
1 La reintegrazione presuppone che il candidato:
a. si sia integrato con successo qualora dimori in Svizzera;
b. abbia vincoli stretti con la Svizzera qualora dimori all'estero;
c. osservi la sicurezza e l'ordine pubblici;
d. rispetti i principi fondamentali della Costituzione federale, e
d. non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.
2 Se il richiedente non risiede in Svizzera le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c-e si applicano per analogia.
Art. 27 In seguito a perenzione o perdita della cittadinanza
1 Chiunque ha perduto, per perenzione o in altro modo, la cittadinanza svizzera può, entro un termine di dieci anni, presentare una domanda di reintegrazione.
2 Il richiedente che risiede in Svizzera da almeno tre anni può presentare la domanda anche dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1.
3 Fanno eccezione le persone la cui naturalizzazione è stata dichiarata nulla o a cui è stata revocata la cittadinanza svizzera.
Art. 28 Effetto
Con la reintegrazione, il candidato acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale che ha avuto da ultimo.
Art. 29 Competenza
L’UFM si pronuncia sulla reintegrazione; sente prima il Cantone.