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Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 16 pagine

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a. dall'osservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici;

b. dal rispetto dei principi fondamentali della Costituzione federale;

c. dalla facoltà di esprimersi in una lingua nazionale, e

d. dalla volontà di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione.

2 Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per ragioni psichiche o fisiche, non adempiono i criteri d'integrazione di cui al capoverso 1 lettere c e d.

Art. 13 Procedura di naturalizzazione

1 Il Cantone designa l'autorità presso cui va presentata la domanda di naturalizzazione.

2 Se il Cantone e, qualora il diritto cantonale lo preveda, il Comune sono in grado di assicurare la naturalizzazione, trasmettono la domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (UFM).

3 Se sono adempiti tutti i presupposti formali e materiali, l'UFM concede l'autorizzazione federale di naturalizzazione e la trasmette per decisione all'autorità cantonale di naturalizzazione.

Art. 14 Decisione cantonale di naturalizzazione

1 La competente autorità cantonale emana la decisione di naturalizzazione entro sei mesi dalla concessione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione. Dopo lo scadere di tale termine, l’autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.

2 Rifiuta la naturalizzazione qualora dopo la concessione dell’autorizzazione federale di naturalizzazione venga a conoscenza di fatti in base ai quali la naturalizzazione non sarebbe stata assicurata.

3 Il passaggio in giudicato della decisione cantonale di naturalizzazione implica l'acquisto dell'attinenza comunale, della cittadinanza cantonale e della cittadinanza svizzera.

Art. 15 Procedura nel Cantone

1 La procedura a livello cantonale e comunale è retta dal diritto cantonale.

2 Il diritto cantonale può prevedere che una domanda di naturalizzazione sia sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell’ambito di un’assemblea comunale.

Art. 16 Obbligo di motivazione

1 Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

2 Gli aventi diritto di voto possono respingere una domanda di naturalizzazione soltanto se una proposta di rifiuto è stata presentata e motivata.