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Consultazione 2008/105: Revisione totale della legge sulla cittadinanza · 16 pagine

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2 La naturalizzazione agevolata presuppone inoltre che il candidato non comprometta la sicurezza interna o esterna della Svizzera.

3 Se il candidato non risiede in Svizzera le condizioni di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano per analogia.

Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero

1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

a. vive da almeno tre anni in unione coniugale con il coniuge e

b. ha soggiornato per complessivi cinque anni in Svizzera, incluso quello precedente la domanda;

2 Qualora risieda o abbia risieduto all’estero lo straniero può presentare una domanda se:

a. vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge, e

b. ha vincoli stretti con la Svizzera.

3 Il candidato alla naturalizzazione ottiene la cittadinanza del Cantone e l’attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l’attinenza di più Comuni, il candidato alla naturalizzazione può decidere di acquistarne una sola.

Art. 22 Cittadinanza svizzera ammessa per errore

1 Chiunque è vissuto durante almeno cinque anni ritenendo in buona fede di essere svizzero e come tale è effettivamente stato considerato dall’autorità cantonale o comunale può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata.

2La persona naturalizzata acquista la cittadinanza del Cantone responsabile dell’errore. Acquista simultaneamente l’attinenza comunale determinata da questo Cantone.

Art. 23 Minorenne apolide

1 Il minorenne apolide può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se comprova un soggiorno di cinque anni complessivi in Svizzera, incluso quello precedente la domanda.

2 È computato ogni soggiorno effettuato in Svizzera conformemente alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri.

3 Il minorenne naturalizzato acquista la cittadinanza del Cantone e del Comune di residenza.

Art. 24 Figlio di un genitore naturalizzato

1 Il figlio straniero che al momento della presentazione della domanda di naturalizzazione di un genitore era minorenne e che non è stato incluso nella naturalizzazione