Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 12 pagine
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campo della cybercriminalità riconosciuti dall’UFCOM o che uno di questi enti confermi il sospetto di SWITCH, si evita che sia SWITCH a giudicare e si assicura che le sue valutazioni siano dapprima confermate (cpv. 1 e 2). SWITCH non ha alcun potere giudiziario nelle questioni legate a Internet ed è bene che la situazione si mantenga tale. È dunque giustificato circoscrivere il suo raggio di intervento ai casi di phishing e di malware, conformemente all’articolo 14fbis: in questi casi l’individuazione di reati è relativamente semplice e priva di rischi.
Poiché il blocco e la revoca di un nome di dominio sono atti d’autorità, i destinatari di simili misure devono poter richiedere una decisione impugnabile, se necessario, anche davanti al Tribunale federale (cpv. 3).
Art. 24c cpv. 2bis Numeri attribuiti individualmente: attribuzione
Succede spesso che i titolari di numeri attribuiti individualmente trasferiscano a terzi la gestione e l’utilizzo di un numero. Attraverso l’introduzione del nuovo capoverso 2bissi vuole sancire espressamente anche a livello di ordinanza quanto è già regolato nelle decisioni di attribuzione per i numeri attribuiti individualmente: in caso di non rispetto delle norme determinanti cui è soggetto un numero, le conseguenze amministrative ricadono sempre sul titolare del numero. Ciò vale in particolare nel caso in cui, ad esempio, non sia il titolare del numero bensì un terzo ad offrire il servizio o a pubblicizzare il numero.
Art. 25 cpv. 1 Numeri brevi : condizioni d’attribuzione
In seguito alla modifica apportata all’articolo 32, deve essere aggiunta alla lista dei numeri brevi attribuibili dall’UFCOM quest’ultima disposizione.
Art. 29 Servizi di salvataggio e di soccorso stradale
Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza vengono precisate le condizioni per l’attribuzione di numeri brevi per i servizi di salvataggio e di soccorso stradale. Questi servizi mirano a risolvere situazioni di pericolo immediato.
I servizi di salvataggio prevedono sempre l’intervento sul campo di specialisti, quali medici, infermieri, piloti, ecc. Si può prestare soccorso via cielo, via mare o via terra: si pensi ad esempio ad un servizio di salvataggio aereo per soccorrere persone ferite o malate o per ritrovare alpinisti dispersi.
Nel caso dei servizi di soccorso stradale, l’intervento immediato e sul posto degli specialisti è indispensabile per scongiurare ogni eventuale pericolo per la vita o l’incolumità fisica degli individui rappresentato dal veicolo, dall’impianto o dall’apparecchio in avaria.
Art. 30 cpv. 1 Servizi d’informazione in materia di sicurezza
Ai fini di una maggiore chiarezza e trasparenza il paragrafo 1 definisce espressamente cosa si intende per servizi d’informazione in materia di sicurezza. La definizione di tali servizi si ispira a quella dei servizi di sicurezza pubblica. Per sicurezza pubblica si intende la salvaguardia di beni giuridici fondamentali quali il corpo, la vita, la salute, la libertà, l’onore, il patrimonio e la proprietà degli individui nonché l’integrità dell’ordinamento giuridico e degli impianti dello Stato. I servizi d’informazione in materia di sicurezza informano, ad esempio, sui problemi del traffico stradale e del trasporto pubblico, sui pericoli legati a sostanze tossiche, su condizioni meteorologiche critiche e straordinarie (pericolo di valanghe, tempeste, inondazioni, ecc.). A differenza dei servizi di salvataggio e di soccorso stradale, i servizi d’informazione in materia di sicurezza sono forniti telefonicamente; non è necessario l’intervento diretto sul campo.
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