Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

cazione sia sul piano della frequenza (ad ogni fattura o ad ogni ricarica) sia sul piano del contenuto (servizi a valore aggiunto).

Art. 48 cpv. 1 Organo di conciliazione: protezione dei dati

La regola secondo cui l’organo di conciliazione può conservare i dossier dei casi trattati non oltre un breve periodo di due anni dopo la chiusura della procedura di conciliazione si è rivelata controproducente. I dossier, infatti, contengono informazioni pratiche e metodologiche che è opportuno lasciare a disposizione dell’organo di conciliazione per cinque anni. Disponendo per un periodo più lungo delle informazioni personali relative ai casi trattati e dunque alle parti avverse, l’organo di conciliazione può garantire un migliore controllo delle persone che ricorrono in maniera abusiva alla procedura di conciliazione (cfr. artt. 45 cpv. 2 lett. c e 49 cpv. 2 OST).

Il prolungamento a cinque anni del periodo di conservazione dei dossier non compromette la protezione dei dati, poiché i dossier e qualsiasi informazione personale in essi contenuta potranno essere utilizzati unicamente per gli scopi di cui all’articolo 48 capoverso 1 OST. Detto questo, è da intendersi che qualora l’organo di conciliazione cessi le sue attività, è obbligato a trasmettere gratuitamente al nuovo delegato o all’UFCOM i dossier e gli altri dati personali in essi contenuti.

Art. 61 cpv. 3 Interconnessione

La facoltà dell’UFCOM di redigere prescrizioni tecniche relative all’indicazione del numero chiamante e del numero chiamato è disciplinata d’ora in avanti, più in generale, dal nuovo articolo 26a. Il capoverso 3 dell’articolo 61 può dunque essere abrogato.

Art. 70 cpv. 1 e 2 Richiesta di decisione in materia di accesso

Alcuni requisiti per la presentazione di una domanda d’accesso si sono rivelati inutili. Ad esempio, il formulario dell’UFCOM (cfr. cpv. 1 lett. c), scaricabile da Internet1, deve essere inoltrato solo se la domanda è motivata dalla posizione dominante della parte citata in giudizio (art. 11 LTC) e se tale posizione viene contestata. Non sarà richiesto, in particolare, nel caso contemplato dall’articolo 21a capoverso 3 LTC (obbligo d’interconnessione legato a quello d’interoperabilità).

Riguardo alla proposta in vista di un accordo (cpv. 1 lett. d e cpv. 2), essa ha senso esclusivamente qualora l’UFCOM apra delle negoziazioni in vista di una conciliazione (cfr. art. 73). Spetta all’UFCOM decidere come condurre le negoziazioni e, in particolare, se richiedere o no alle parti di sottoporgli delle proposte in vista di un accordo.

Modifiche dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP)

Art. 10 cpv. 1 lett. p e q

L’OIP fa un’eccezione per l’indicazione delle tariffe dei servizi di roaming internazionale. L’obbligo di indicazione dei prezzi, infatti, non si applica al traffico di telecomunicazione effettuato all’estero dai clienti di un operatore di telefonia mobile svizzero attraverso il proprio telefono cellulare.

Al momento dell’entrata in vigore di questa eccezione si riteneva sproporzionato, per ragioni tecniche ed economiche, pretendere un’indicazione anticipata delle tariffe nei casi in cui il cliente di un operatore mobile svizzero avesse dovuto usufruire all’estero dei servizi offerti da altri fornitori di servizi di telecomunicazione. Oggi, invece, ciò è tecnicamente ed economicamente possibile. I fornitori di servizi di telecomunicazione pubblicano sulle pagine del loro sito Internet le tariffe di roaming internazionale applicate ai clienti finali. Si giustifica, pertanto, la soppressione introdotta alla lettera p.

1http://www.ofcom.admin.ch/themen/telekom/00461/00890/index.html?lang=it

6/12 Modifica delle ordinanze relative alla LTC - Rapporto esplicativo