Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 12 pagine
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Art. 10a Tariffe del roaming internazionale
Il nuovo articolo 10a mira a una maggiore trasparenza dei prezzi per i clienti che usufruiscono dei servizi di roaming internazionale di un fornitore di servizi di telecomunicazione svizzero (ad es. traffico voce, SMS, dati).
Al momento della sottoscrizione di un nuovo abbonamento, di un cambio d’abbonamento o dell’acquisto di una scheda SIM, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile hanno l’obbligo d’informare i loro clienti sulle tariffe in vigore per il roaming internazionale e di presentare loro, per iscritto, le varie opzioni tariffarie di cui potrebbero godere in vista di un viaggio all’estero. Questa misura punta a rendere gli utenti maggiormente consapevoli del fatto che l’utilizzo del proprio apparecchio mobile all’estero è più costoso che in Svizzera e a evitare loro brutte sorprese al momento della fattura. Per permettere agli utenti di meglio gestire il loro consumo in caso di trasmissione di dati, sarebbe utile che i fornitori non si limitassero a indicare i prezzi per unità di misura (MB, Mo, Ko, ecc.), bensì segnalassero il costo medio delle applicazioni più diffuse (es. consultazione di un sito web, download di un MMS o di un video, ecc.).
Il capoverso 2 vuole garantire ai clienti che si collegano a una rete di telecomunicazione estera di essere immediatamente informati dal proprio operatore di rete mobile nazionale circa le tariffe dei servizi di roaming internazionale da esso offerti, in particolare per le telefonate (telefonate in uscita all’interno del Paese visitato o verso il Paese d’origine, telefonate in entrata), l’invio di messaggi SMS o la trasmissione dati (ad es. MMS). Solo potendosi fare in anticipo un’idea delle spese che li attendono, i clienti potranno evitare di ricevere fatture con importi imprevisti. Gli operatori di rete mobile sono pertanto tenuti ad informare subito i propri clienti, ossia non appena questi ultimi si connettono ad una rete mobile estera, e gratuitamente circa le tariffe massime (IVA inclusa) per le telefonate, l’invio di messaggi SMS e la trasmissione dati: possono farlo ad esempio tramite un SMS, una telefonata o una e-mail al cliente, a patto che si mantenga sempre una forma semplice, di immediata comprensione per quest’ultimo. Può fornire queste informazioni lo stesso partner estero dell’operatore di rete mobile nazionale, tuttavia la responsabilità ricade in ogni caso sull’operatore soggetto al diritto svizzero. Sarebbe auspicabile che il messaggio fosse personalizzato per ciascun cliente, così da informarlo esattamente sulle tariffe dei servizi di roaming internazionale applicate nel suo caso. Attualmente, per ragioni di natura tecnica ed economica, ciò non è ancora possibile. L’indicazione delle tariffe massime (IVA inclusa) per le telefonate, l’invio di messaggi SMS e la trasmissione dati costituisce tuttavia un’informazione sufficiente a evitare che i clienti vengano colti alla sprovvista da fatture troppo elevate.
Conformemente al capoverso 2, i clienti che viaggiano spesso o i frontalieri potrebbero sentirsi particolarmente infastiditi dai continui avvisi automatici. Pertanto, gli operatori di rete mobile devono permettere ai propri clienti di bloccare questo servizio d’informazione. La disattivazione e la riattivazione del servizio devono essere gratuite e possibili in qualsiasi momento. Possono essere effettuate dal cliente stesso, ad esempio digitando una determinata combinazione di tasti sul proprio telefono (es.*xyz#). Qualora ciò non sia tecnicamente possibile, il cliente deve poter chiedere in qualsiasi momento la disattivazione o la riattivazione del servizio al centro di assistenza alla clientela del proprio operatore telefonico (ad es. per telefono o per e-mail), che è tenuto a fornire una risposta in tempi ragionevoli.
Art. 10b Informazioni sulla qualità dei servizi
L’articolo 12a capoverso 2 LTC conferisce al Consiglio federale la facoltà di obbligare i fornitori di servizi di telecomunicazione a pubblicare informazioni sulla qualità dei servizi offerti. Vista l’enorme varietà dell’offerta disponibile sul mercato delle telecomunicazioni, risulta sempre più difficile per il consumatore operare una scelta consapevole. L’obbligo per i fornitori di pubblicare informazioni relative alla qualità dei propri servizi permetterebbe ai consumatori di confrontare le offerte degli operatori non soltanto in funzione dei prezzi bensì anche della qualità. Contrariamente al concessionario del servizio universale (cfr. art. 21 cpv. 2 OST), gli altri fornitori di prestazioni del servizio universale non sono
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