Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 12 pagine

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Parimenti, si giustifica lo stralcio introdotto alla lettera q.

Art. 11b cpv. 2

I più recenti avvenimenti nel campo delle truffe in Internet dimostrano che persiste tuttora una lacuna normativa: l’articolo 11b capoverso 2 OIP, infatti, tace completamente – diversamente dal “Code de conduite relatif aux services de téléphonie mobile à valeur ajoutée” (Versione 3 del 30 agosto 2007, non disponibile in lingua italiana) dei fornitori di servizi di telecomunicazione (cfr. punto. 6.2.2)2– sul modo e gli strumenti attraverso i quali i consumatori possono e devono confermare esplicitamente se accettano l’offerta di un servizio push (soprattutto via SMS e MMS). È importante che la conferma avvenga attraverso l’apparecchio terminale mobile sul quale il destinatario desidera ricevere il servizio push e attraverso il quale tale servizio verrà addebitato. Si eviterà in tal modo che un fornitore di servizi push interpreti come espresso consenso all’offerta un click troppo affrettato sulla sua pagina Internet.

2. Ordinanza concernente gli elementi d’indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT)

Art. 14cbis “.ch”: utilizzo degli utili eccedenti

Sotto il controllo dell’UFCOM, SWITCH è tenuta a fissare i prezzi in funzione dei costi sostenuti e di un utile equo. Il contratto di diritto amministrativo firmato tra SWITCH e l’UFCOM precisa le basi per il calcolo dell’utile equo cui SWITCH può legittimamente aspirare attraverso la propria attività di gestione dei nomi di dominio «.ch».

In pratica, tuttavia, finora è stato difficile fissare dei prezzi che corrispondessero effettivamente ai costi sostenuti e all’utile equo (che varia in funzione della cifra d’affari). La causa va ricercata principalmente nello sviluppo inatteso dell’attività legata ai nomi di dominio con estensione «.ch» in Svizzera. Il volume d’affari ha infatti superato ogni anno persino le previsioni economiche e contabili più ottimiste. Nonostante la sensibile riduzione dei prezzi avvenuta nel giro di pochi anni (il prezzo di un nome di dominio «.ch» è sceso dai 75 franchi per il primo anno [35 franchi per gli anni successivi] nel 2006 ai 17 franchi annui di oggi), SWITCH ha accumulato nel corso degli anni un utile eccedente – vale a dire un utile che sorpassa l’utile equo garantito – pari ormai a quasi 15 milioni di franchi.

Secondo l’attuale regime giuridico questo utile eccedente deve servire unicamente all’abbassamento del prezzo dei servizi di gestione e attribuzione dei nomi di dominio «.ch» (art. 13j cpv. 1 lett. b e 14cter ORAT). Anche se sin da ora sono previste alcune riduzioni, ulteriori abbassamenti non permetteranno, verosimilmente, di riassorbire una somma di 15 milioni di franchi entro il 31 marzo 2015 (scadenza dell’attuale contratto di delega di SWITCH).

A prescindere da ciò, bisogna riconoscere che gli attuali prezzi del dominio «.ch» sono già relativamente bassi in confronto alla situazione internazionale, in particolare rispetto agli altri nomi di dominio nazionali. Il dominio «.fr», che contrariamente al dominio «.ch» è sottoposto ad una forte concorrenza tra diversi operatori o «registrars», costava in media 12 euro (IVA esclusa) nel 2007 (AFNIC, Observatoire 2008 du marché des noms de domaine en France, p. 59). Gli esperti in materia di nomi di dominio, inoltre, sono unanimi nel dire che i prezzi non dovrebbero scendere oltre un certo livello minimo, per evitare la perdita di affidabilità del dominio. Un prezzo troppo basso rispetto alla media internazionale oppure offerte a prezzi scontati, infatti, attirerebbero i cybercriminali, i quali registrerebbero nomi di dominio poco costosi per scopi illeciti, ad esempio il «phishing» o lo «spamming», e se ne sbaraz-

2http://www.swisscom.ch/fxres/kmu/thirdpartybusiness_code_of_conduct_it.pdf, cfr. punto 6.2.2

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