Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 12 pagine

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Qualora i clienti utilizzino un servizio VoIP senza che sia stato attribuito loro un numero di chiamata specifico per tale servizio, potranno trasmettere un altro numero di cui sono titolari, ad esempio quello del loro collegamento telefonico fisso (cfr. art. 26a cpv. 3). Se sfruttano questa possibilità, le loro chiamate d’emergenza verranno localizzate grazie all’indirizzo corrispondente a tale numero; in caso contrario, il fornitore di servizi VoIP non è tenuto a garantire la localizzazione delle chiamate d’emergenza.

Riguardo all’istradamento delle chiamate d’emergenza, i fornitori di servizi VoIP sono tenuti in qualsiasi circostanza a garantirlo verso la centrale d’allarme corrispondente all’indirizzo del cliente.

Art. 31 Messa a disposizione di dati contenuti nell’elenco del servizio universale

Alcuni fornitori di servizi di informazione sugli elenchi offrono ai loro clienti la possibilità di entrare in contatto con persone non iscritte negli elenchi ma che tuttavia acconsentono ad essere contattate tramite un servizio di collegamento (cfr. ad esempio il servizio Connect 1811 di Swisscom). Un servizio di collegamento permette di contattare una persona pur senza conoscere l’elemento d’indirizzo necessario per entrarvi in contatto. Spetta ai fornitori di prestazioni del servizio universale decidere se offrire o no ai loro clienti la possibilità di essere reperibili attraverso un simile servizio anche senza essere iscritti nell’elenco. In caso affermativo, i fornitori del servizio di collegamento devono poter disporre delle informazioni necessarie all’attivazione del servizio; ai sensi del nuovo capoverso 2bis, infatti, i fornitori di prestazioni del servizio universale devono mettere a disposizione dei fornitori del servizio di collegamento le informazioni relative a cognome, nome o ragione sociale, indirizzo completo ed elemento d’indirizzo attraverso il quale è possibile contattare il cliente. Contrariamente a quanto stabilito al capoverso 2 per gli iscritti nell’elenco, le informazioni dei non iscritti sono accessibili soltanto online. In tal modo si evitano le lungaggini causate da una trasmissione in blocco dei dati e si può soddisfare immediatamente l’esigenza del cliente di non essere più contattato tramite un servizio di collegamento. Ugualmente, per rispettare la volontà del cliente di non figurare nell’elenco, i fornitori del servizio di collegamento non possono pubblicare i dati succitati né far conoscere a terzi l’elemento d’indirizzo attraverso il quale un cliente non iscritto nell’elenco è stato da loro contattato nell’ambito del servizio offerto.

Art. 34 cpv. 1 Linee affittate

Con decisione del 21 dicembre 2007 (2008/60/CE; GU L 15 del 18.1.2008, p. 32), la Commissione europea ha modificato la decisione 2003/548/CE del 24 luglio 2003, sopprimendo i tipi di linee affittate facenti parte dell’insieme minimo di linee affittate. Il riferimento alla decisione del 24 luglio 2003 non ha dunque più alcun senso. Spetta alla ComCom, se del caso, imporre la fornitura di linee affittate, richiamandosi alle norme internazionali valide al momento della sua decisione (cfr. art. 21b LTC).

Art. 35 cpv. 2 Servizi a valore aggiunto: Eccezioni

Si tratta di una semplice adattazione linguistica, ce riguarda solo il testo italiano.

Art. 47 cpv. 3 Organo di conciliazione: obblighi dei fornitori

Per accedere ai servizi a valore aggiunto, il consumatore è obbligato a ricorrere a un fornitore di servizi di telecomunicazione. È pertanto sufficiente che sia quest’ultimo a informarlo dell’esistenza di un organo di conciliazione. La presente modifica sopprime, quindi, l’obbligo per i fornitori di servizi a valore aggiunto di informare direttamente i loro clienti al riguardo. Tale obbligo, infatti, si è rivelato impraticabile, poiché i fornitori di servizi a valore aggiunto non dispongono di un canale d’informazione regolare e stabile, quale la bolletta telefonica, né conoscono i loro clienti prima che essi usufruiscano dei loro servizi. Per contro, è stato rinforzato l’obbligo d’informazione dei fornitori di servizi di telecomuni-

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