Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 12 pagine
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tenuti a rispettare determinati parametri qualitativi. Le valutazioni da essi effettuate saranno analizzate dall’UFCOM nel quadro della sua attività di sorveglianza (art. 58 cpv. 1 LTC).
Art. 15 cpv. 1 lett. g Prestazioni del servizio universale
Il concessionario del servizio universale è tenuto ad offrire un servizio di informazione sugli elenchi e di commutazione per ipovedenti e persone con difficoltà motorie. L’accesso a tale servizio deve essere garantito 24 ore su 24 nelle tre lingue ufficiali.
Da ormai molti anni questo servizio è offerto attraverso il numero 1145. Si noti che si tratta dell’ultimo numero breve che non sottostà a un’attribuzione formale. Per evitare che rimanga un caso speciale, sembra opportuno riservarlo esclusivamente al titolare della concessione per il servizio universale. Una simile soluzione, del resto, presenta anche il vantaggio di evitare alle persone portatrici di handicap i disagi legati a un eventuale cambio di numero per il servizio di elenco e di commutazione, qualora ad esempio altri fornitori rivendicassero il numero 1145 o il concessionario del servizio universale dovesse sostituirlo.
Art. 20 cpv. 1 Ubicazione dei telefoni pubblici
È compito della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) definire periodicamente per ciascun Comune politico il numero di luoghi nei quali deve trovarsi almeno un telefono pubblico. A tale scopo tiene generalmente conto del numero di abitanti, della superficie e delle particolarità dei diversi Comuni politici.
In determinate circostanze può succedere che un Comune decida di rinunciare al numero minimo obbligatorio di luoghi attribuitogli dalla ComCom e ne richieda un numero inferiore, se non addirittura nessuno. È il caso, ad esempio, di un Comune che intenda destinare il terreno occupato dal telefono pubblico a un uso ritenuto prioritario.
A fronte del forte sviluppo della telefonia mobile – attualmente nel nostro Paese si contano oltre otto milioni di utenti – la fornitura di telefoni pubblici sull’intero territorio svizzero rappresenta un’attività sempre meno redditizia per il concessionario del servizio universale. Per alleggerire il fardello che grava sulle spalle di quest’ultimo, sembra pertanto ammissibile autorizzare i Comuni che lo desiderino a rinunciare ad un telefono pubblico cui hanno diritto. Questa nuova prerogativa trova la sua legittimità anche nel fatto che i Comuni sono i migliori conoscitori dei bisogni dei loro amministrati e che è perciò opportuno rispettare la loro autonomia.
Artt. 24 cpv. 2, 3 e 6 Calcolo dell’indennità finanziaria
L’articolo 19 capoverso 2 LTC prevede che si debbano comunicare all’UFCOM tutte le informazioni necessarie alla valutazione e al controllo dei costi; è opportuno quindi precisare nella corrispondente disposizione dell’OST che è quest’ultimo l’Ufficio responsabile dell’istruzione della procedura per il riconoscimento di un’indennità finanziaria al concessionario del servizio universale.
Art. 26a Indicazione del numero chiamante
Per permettere l’identificazione del cliente chiamante, il fornitore di servizi di telecomunicazione che fornisce il collegamento deve trasmettere l’indicazione del relativo numero telefonico al momento di ogni collegamento. Fino ad oggi tale obbligo è stato regolato dagli stessi fornitori di servizi di telecomunicazione nei loro contratti di interconnessione. In mancanza di disposizioni giuridiche cui riferirsi, alcuni fornitori ne hanno però dato un’interpretazione molto personale. Con la crescente diffusione della tecnologia VoIP e della telefonia via Internet, per un fornitore è tecnicamente possibile lasciare al
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