Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/107: Modifiche delle ordinanze relative alla legge sulle telecomunicazioni (LTC) · 12 pagine
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zerebbero senza troppi rimorsi subito dopo l’uso. È quanto è successo ai nomi di dominio «.net» e «.be», che per un certo periodo hanno offerto i loro nomi di dominio a prezzi in grado di sbaragliare qualsiasi concorrenza, con il risultato che i cybercriminali hanno preso la palla al balzo, la reputazione dei due domini è immediatamente crollata e con essa il posizionamento delle pagine «.net» e «.be» sui motori di ricerca (che tengono conto dell’affidabilità dei domini).
Non riuscendo, dunque, materialmente a trasformare l’intero utile eccedente in una riduzione dei prezzi, è opportuno introdurre con l’articolo 14cbisla possibilità di destinare tutto o una parte di tale surplus a incarichi o progetti d’interesse pubblico legati alla Società dell’informazione, quali la lotta alla cybercriminalità o progetti educativi di sensibilizzazione sui pericoli legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Destinare una parte degli introiti derivanti dalla gestione dei nomi di dominio a incarichi o progetti d’interesse pubblico legati alla Società dell’informazione rientra, in ultima analisi, nella responsabilità sociale collegata ad ogni attività di gestione delle risorse di Internet e dunque anche dei nomi di dominio, che sono parte integrante del sistema di Internet oltre che fonte di alcuni pericoli ad esso collegati. Si tratta in fondo di utilizzare con coscienza il denaro di SWITCH rimasto senza una destinazione, che è denaro della comunità dei titolari dei nomi di dominio «.ch» e, più in generale, dell’intera comunità «svizzera» degli utenti di Internet. A questo proposito è bene ricordare che la lotta contro la cybercriminalità è ormai avvertita dall’intera popolazione e da tutti gli ambienti politici come una necessità inderogabile.
Ciò detto, rimane difficile calcolare o anche solo prevedere a grandi linee la parte dell’utile eccedente che dovrà essere destinata a incarichi o progetti di pubblico interesse. La gestione dei nomi di dominio rappresenta un’attività estremamente dinamica, le cui basi cambiano continuamente e in maniera imprevedibile (richiesta dei nomi di dominio «.ch», effetti a lungo termine scatenati dalle riduzioni dei prezzi concesse a partire dal 2006, sviluppo tecnico ed economico di Internet, effetti della frenata economica globale, ecc.). La destinazione dei fondi dovrebbe dipendere anche dal numero dei progetti interessati ad un finanziamento e dal loro grado effettivo di interesse pubblico. In un simile contesto, è consigliabile lasciare all’UFCOM la facoltà di determinare, al momento di ogni esame dei prezzi, quale quota dell’utile eccedente (l’importo cumulato percepito in eccesso di cui all’art. 14cbis) destinare a incarichi o progetti d’interesse pubblico, di decidere la relativa pianificazione finanziaria e di chiudere la fase di selezione dei progetti. L’UFCOM potrà così appoggiarsi al regolare processo di esame dei prezzi, condotto in stretta collaborazione con SWITCH, per stabilire, sempre in collaborazione con quest’ultimo, modalità e processi per la destinazione dell’utile eccedente a incarichi o progetti di interesse pubblico.
Art. 14f cpv. 3 Gestione e attribuzione di nomi di dominio
Il dominio «.ch» è sempre stato gestito in modo liberale, il che ha contribuito del resto al successo di questa estensione. Persone domiciliate all’estero hanno quindi sempre potuto chiedere l’attribuzione di un nome di dominio «.ch», senza per questo dover fornire un indirizzo di corrispondenza svizzero. L’introduzione di una misura che vada in una direzione opposta ed il controllo del suo rispetto sarebbero del resto quasi impossibili, se solo si considerano il numero dei nomi di dominio già registrati (circa 1,3 milioni) e le procedure di gestione automatizzate cui si fa ricorso ("Massengeschäft"). È pertanto opportuno fissare un simile stato delle cose nell’ORAT, escludendo espressamente all’articolo 14f capoverso 3 l’applicazione per analogia dell’articolo 4 capoverso 4 ai nomi di dominio (cfr. art. 13e cpv. 2).
Art. 14fbis Revoca e blocco in caso di sospetto di abuso
La possibilità che terzi tentino di accedere a dati tutelati dal diritto alla privacy attraverso metodi criminali e fraudolenti (il cosiddetto phishing) rappresenta una delle principali minacce per gli utenti di Internet. I phisher sono interessati a tutti quei dati che direttamente o indirettamente possono servire a
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