Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 15 pagine

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attraverso un regolamento scritto) sulla sorveglianza dell’utilizzazione di Internet e della posta elettronica nonché sulle sanzioni e la procedura in caso di sospetti di abuso. L’obbligo di informazione potrebbe essere sancito anche nell’ordinanza, ma SG preferisce che venga previsto già nella legge e propone di introdurre un capoverso 4 che sancisca l’obbligo di informare gli interessati nel caso di un trattamento in riferimento a persone e se lo scopo di tale trattamento lo permette. L’USS raccomanda di integrare il capoverso 2 lettera a come segue: «…, a condizione che la persona interessata sia stata informata per scritto sulla sorveglianza e sui dettagli della procedura».

Un partecipante alla consultazione (Posta) ritiene che dovrebbe essere ammesso anche il trattamento dei dati per eseguire controlli concernenti la registrazione delle prestazioni di lavoro dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Propone quindi di integrare i capoversi 1 e 2 con un’ulteriore lettera. Nel capoverso 1 andrebbe inserita una lettera f con la seguente formulazione: «i dati concernenti le prestazioni di lavoro del personale: per il controllo degli obiettivi qualitativi e quantitativi». Nel capoverso 2 viene proposta la seguente aggiunta: «controllo della qualità del lavoro per la valutazione delle prestazioni individuali». Per la valutazione delle prestazioni individuali in rapporto a formazione e garanzia della qualità nonché per onorare le prestazioni, è necessario un controllo o un trattamento dei dati in riferimento a persone nell’ambito di un determinato lasso di tempo (p.es. maggio 2009), in particolare nel caso dei call center (servizi clientela).

34 Art. 57l Disposizioni d’esecuzione

Riserve: 14 partecipanti alla consultazione (AG, GR, LU, NE, SH, SO, TG, TI, VD, ZG, ZH, SwissBanking, usam, privatim) esprimono riserve e presentano proposte.

8 partecipanti ritengono che la norma di delega sia troppo ampia e debba essere sottoposta a una verifica (AG, NE); i principi dell’ordinanza devono essere inseriti nella legge; il principio della legalità non deve essere limitato per motivi di tecnica legislativa (GR, LU, SH, VD, ZG, SwissBanking).

Vengono presentate le seguenti proposte e considerazioni:

 È opportuno in particolare verificare l’eventuale necessità di stabilire nella legge i termini di conservazione (NE, SO, VD, ZG, ZH, privatim) e il momento della distruzione dei dati (SH). In tale ambito, le direttive potrebbero basarsi sulla LSCPT e sulla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 1P.358/2006) (ZH). Come indicato nella perizia dell’UFG, alcuni dei parametri da regolamentare sono già chiari nella prassi: per esempio, la conservazione dei dati deve essere breve e immediatamente seguita dalla cancellazione automatica (ZH). Il Cantone di Soletta prevede una durata di conservazione di 96 ore (cfr. §16bis cpv. 3 della legge cantonale sulla protezione dei dati e delle informazioni).

 Il livello di regolamentazione su scala federale dovrebbe essere armonizzato con quello cantonale: spesso gli impianti pubblici confinano con gli edifici federali, per cui sulle registrazioni video degli organi federali per il controllo degli accessi e dei locali potrebbero essere ripresi eventi rilevanti per gli organi cantonali di perseguimento penale. È quindi necessario verificare se i termini di conservazione di queste registrazioni video possono essere disciplinati in un’ordinanza a livello federale, mentre a livello cantonale sono regolati in una legge formale (NE, SO, VD, ZG, privatim).