Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 15 pagine

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lettere b e d non dovrebbero essere applicabili agli impiegati (USS). La lettera c si riferisce esclusivamente al personale federale. È pertanto necessario analizzare la possibilità di trasferire questa norma nella LPers (ZH). Visto che l’avamprogetto è applicabile anche agli impiegati cantonali che eseguono compiti federali utilizzando a tale scopo l’apparecchiatura elettronica della Confederazione (p.es. collaboratori di URC, Cassa Disoccupazione, AVS, AI), l’ulteriore trattamento dei dati dovrebbe essere sempre concordato in anticipo con il Cantone come datore di lavoro, anche se la Confederazione è la detentrice dei dati. La disposizione potrebbe essere integrata come segue: «Nei casi menzionati alle lettere a e c, prima del trattamento di dati concernenti persone non assunte dalla Confederazione deve essere contattato il datore di lavoro». Eventualmente questo aspetto può essere disciplinato anche nell’ordinanza; in questo caso sarebbe necessaria una pertinente integrazione dell’articolo 57l AP-LOGA (TG). Il capoverso 2 dovrebbe essere integrato con un’ulteriore lettera riportante il testo «controllo della qualità del lavoro per la valutazione delle prestazioni individuali» (Posta).

333 Capoverso 3

Approvazione: 2 partecipanti alla consultazione approvano la proposta, considerando adeguata questa riserva che garantisce il trattamento dei dati in virtù di un’altra base legale (AG, TI). Tuttavia, AG esprime alcuni dubbi.

Riserve: 5 partecipanti (AG, GR, NE, SH, privatim) manifestano riserve. Vengono espresse due critiche:

 A differenza del presente avamprogetto, altre norme, come i Codici di procedura penale cantonali, la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) e la legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), nonché la giurisprudenza pertinente, ammettono la registrazione dei dati soltanto a condizioni severe e spesso solo previa approvazione di un’autorità giudiziaria (AG, GR, NE). Queste leggi permettono un ulteriore trattamento (p.es. come mezzo di prova) soltanto se la registrazione è stata eseguita in modo lecito (AG). La disposizione qui proposta elimina queste limitazioni (AG, GR, privatim).

 Inoltre, la disposizione relativizza anche la possibilità di trattare i dati solo per determinate finalità, conformemente ai capoversi 1 e 2. Infatti, viene meno la limitazione del trattamento allo scopo di eseguire un semplice controllo amministrativo e, in alcuni casi, i dati e i profili rilevati e conservati a tal fine possono essere utilizzati in un contesto totalmente diverso, per esempio nell’ambito del perseguimento penale o dell’assicurazione sociale secondo la LPGA, e colpire i diritti fondamentali delle persone interessate (SH).

334 Aspetti mancanti

3 partecipanti alla consultazione (AG, SG, USS) ritengono che manchi una regolamentazione relativa all’informazione delle persone interessate dal trattamento dei dati: AG sottolinea che finora la sorveglianza video è sempre stata segnalata. Infatti, la necessità di norme sull’informazione degli interessati risulta anche dall’articolo 4 capoverso 4 LPD e l’IFPDT richiede che il datore di lavoro abbia l’obbligo di informare i propri impiegati (di preferenza