Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 15 pagine
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Avamprogetto di revisione del 12 dicembre 2008
Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)
Modifica del
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20082,
decreta:
I
La legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 57h (nuovo)
Capitolo 4: Trattamento dei dati
Sezione 1: Documentazione della corrispondenza e degli affari
Titolo prima dell’art. 57i (nuovo)
Sezione 2: Utilizzazione dell’infrastruttura elettronica
Art. 57i (nuovo) Principi
1Gli organi federali secondo la legge federale del 19 giugno 19924 sulla protezione dei dati possono registrare dati personali risultanti dall’utilizzazione della loro infrastruttura elettronica o dell’infrastruttura elettronica gestita su loro incarico.
2Possono trattare tali dati soltanto per le finalità citate nell’articolo 57k.
3I dati personali possono comprendere anche dati degni di particolare protezione e profili della personalità.
4La presente disposizione non si applica alla registrazione dei contenuti di conversazioni telefoniche.
Art. 57j (nuovo) Infrastruttura elettronica
L’infrastruttura elettronica comprende tutti gli impianti e gli apparecchi utilizzati per registrare dati personali. Vi rientrano in particolare:
a. impianti di elaborazione di dati, componenti di rete e programmi;
b. supporti di memoria;
c. apparecchi telefonici;
d. stampanti, scanner, apparecchi fax e fotocopiatrici;
e. sistemi di registrazione del tempo di lavoro;
f. sistemi di controllo degli accessi e dei locali.
Art. 57k (nuovo) Finalità del trattamento dei dati
1I dati personali registrati ai sensi dell’articolo 57i possono essere trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a. tutti i dati, compresi quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per garantirne la salvaguardia (copie di riserva);
b. tutti i dati, ad eccezione di quelli concernenti i contenuti della posta elettronica: per fini statistici;
c. i dati concernenti l’attivazione e la disattivazione di collegamenti elettronici:
1. per garantire la sicurezza delle informazioni e dei servizi,
2. per assicurare la manutenzione dell’infrastruttura elettronica,
3. per controllare il rispetto dei regolamenti per una corretta utilizzazione,
4. per risalire agli accessi a collezioni di dati,
5. per registrare i costi derivanti dall’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica;
2 FF 2008 ....