Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 15 pagine

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 La lettera c è ritenuta troppo restrittiva, dal momento che nella maggior parte dei casi i collegamenti vengono svolti nell’ambito di un rapporto di lavoro; sono infatti possibili altre situazioni in cui risulta giustificato il trattamento di dati marginali nell’ambito del rapporto di lavoro, per esempio la raccolta temporanea di dati per eseguire un controllo se oltre a un regolamento per una corretta utilizzazione esistono anche chiare regole interne per i collegamenti a Internet (AI).

 È necessario aggiungere una lettera f con il seguente testo: «i dati concernenti le prestazioni di lavoro del personale: per il controllo degli obiettivi qualitativi e quantitativi» (Posta).

 La lettera d riguarda esclusivamente il personale federale e pertanto potrebbe eventualmente essere spostata nella legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1; ZH).

Inoltre si propone di eliminare la lettera a, perché la salvaguardia dei dati mediante copie di riserva rappresenta un caso concreto di registrazione che potrebbe essere disciplinato nell’ordinanza, conformemente all’articolo 57l lettera a AP-LOGA (AI).

332 Capoverso 2

Approvazione: 1 partecipante alla consultazione approva l’elenco esaustivo delle finalità per il trattamento dei dati in riferimento a persone (SwissBanking).

Riserve: 7 partecipanti (ZH, TPF, AI, TG, TI, Posta, USS) sono scettici in riferimento al capoverso proposto.

Due aspetti non sono disciplinati in maniera soddisfacente:

 Il riferimento a un chiarimento in merito a un sospetto di abuso (lett. a) può dare adito a equivoci (AI, TI, TPF): non è chiaro cosa si intenda per «sospetto concreto di abuso» (AI, TI). Dal rapporto esplicativo non si evince cosa venga considerato come utilizzazione abusiva dell’infrastruttura (AI). Il trattamento dei dati senza alcuna limitazione al fine di ottenere «chiarimenti in merito a un sospetto concreto di abuso» è controverso (TPF). Il TPF propone di procedere come stabilito nelle direttive del tribunale elaborate insieme all’IFPDT in riferimento alle registrazioni video, prevedendo quindi diverse graduazioni a seconda della gravità dell’abuso sospettato. Secondo tali direttive le registrazioni possono essere utilizzate soltanto per le finalità ivi citate, che comprendono, oltre alla protezione dei locali e dei collaboratori del tribunale, anche l’eventuale conservazione delle prove per procedimenti penali nonché (in caso di violazioni piuttosto gravi) amministrativi e civili. In questo modo, il trattamento di dati personali ammesso dipende dal concreto sospetto di abuso. La nuova disposizione nella LOGA dovrebbe essere precisata in maniera simile. L’USS propone di integrare la lettera a indicando che il trattamento in riferimento a persone al fine di chiarire il sospetto di un abuso è ammesso soltanto a condizione che la persona interessata sia informata per scritto sulla sorveglianza effettuata e sul suo svolgimento concreto.

 Non è stato riflettuto abbastanza sull’applicabilità delle disposizioni nell’ambito di un rapporto di lavoro (AI, ZH, USS). Infatti, nel rapporto di lavoro il datore di lavoro può trattare soltanto i dati personali necessari alla gestione del personale e dei salari (art. 27 LPers) e, secondo l’articolo 328b del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220), i dati concernenti il lavoratore soltanto in quanto si riferiscano all’idoneità lavorativa o siano necessari all’esecuzione del contratto di lavoro. Per questi motivi, l’articolo 57k capoverso 2 AP-LOGA deve essere precisato e armonizzato con tali disposizioni. Le