Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 15 pagine
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3 Osservazioni su singole disposizioni
31 Art. 57i Principi
311 Capoverso 1
Riserve: 15 partecipanti alla consultazione mostrano scetticismo (9 Cantoni: AG, BL, BS, NE, SH, SO, TI, VD, ZH; 1 partito: PCS; 5 associazioni: CP, FSA, USS, usam, privatim).
Vengono espresse le seguenti considerazioni:
L’autorizzazione generale a registrare i dati è troppo ampia e pertanto intacca i diritti fondamentali (AG, BL, BS, GR, NE, SH, SO, TI, VD, ZH, privatim; cfr. n. 2.2.3).
L’autorizzazione generale viola i principi della parsimonia e della non eccedenza dei dati (AG, BS). Dal punto di vista legale è necessario che siano registrati solo i dati che vengono utilizzati conformemente all’articolo 57k AP-LOGA (GR).
L’autorizzazione generale viola il principio secondo cui la raccolta dei dati deve essere riconoscibile da parte della persona interessata (AG, BS).
L’applicabilità a tutti gli organi federali è troppo ampia (BL, VD, FSA). È problematico il fatto che anche gli enti privati che svolgono compiti nel settore pubblico (p.es. le assicurazioni malattia) siano sottoposti a tale regolamentazione e che quindi tutti i dati da questi rilevati possano essere memorizzati (BL). Sarebbe necessaria una regolamentazione differenziata per i vari utenti dell’infrastruttura (personale federale, visitatori, parlamentari); è considerata problematica la memorizzazione di dati da parte di parlamentari che utilizzano il materiale elettronico e la rete dell’Amministrazione federale (VD). Non è giustificato che, come sarebbe possibile in base alla regolamentazione proposta, vengano registrati anche web server con informazioni liberamente accessibili (come «admin.ch» o «bger.ch») e, di conseguenza, anche l’utilizzazione di tali siti da parte di terzi (FSA).
Il termine «organi federali» deve essere precisato (ZH, CP, usam). Tenendo conto dell’applicazione del diritto da parte degli organi cantonali, potrebbero verificarsi problemi di interpretazione: quando i Cantoni applicano il diritto federale, i loro impiegati o incaricati non sono per questo considerati organi federali (ZH).
Non si tiene sufficientemente conto del fatto che l’utilizzazione dell’infrastruttura avviene di solito nell’ambito di un rapporto di lavoro (AI, TG, ZH, USS, Posta).
Vengono proposte le seguenti limitazioni dei principi:
La registrazione deve essere consentita soltanto quando è considerata necessaria a determinati scopi, come lo svolgimento dei compiti amministrativi, la garanzia della sicurezza e di un buon funzionamento o la fatturazione (BL, TI, ZH, USS), oppure per le finalità menzionate nell’articolo 57k AP-LOGA. La registrazione e il trattamento di dati degni di particolare protezione e profili della personalità dovrebbero essere limitati almeno alle finalità riportate nell’articolo 57k (USS).
L’autorizzazione generale alla registrazione di dati dovrebbe avere un limite temporale: se il funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione dipende dalla memorizzazione temporanea di determinati dati in riferimento a persone, il trattamento di tali dati deve essere possibile soltanto mentre è attivo il rispettivo collegamento. Per una maggiore durata di elaborazione è necessario che la registrazione dei dati in questione abbia una particolare finalità, che deve essere sancita per legge (BL).
Il campo di applicazione («organi federali») deve essere limitato. Non devono essere registrati i dati relativi a:
o impiegati cantonali oppure impiegati o persone incaricate dai Comuni, che consultano per esempio il sistema Infostar sullo stato civile (ZH);