Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/112: Protezione dei dati concernenti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione · 15 pagine
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d. i dati concernenti i tempi di lavoro del personale: per la gestione del tempo di lavoro;
e. i dati concernenti l’ingresso o l’uscita dagli edifici e locali degli organi federali e la permanenza al loro interno: per garantire la sicurezza.
2Il trattamento dei dati secondo il capoverso 1 in riferimento a persone è ammesso soltanto per le seguenti finalità:
a. chiarimenti in merito a un sospetto concreto di abuso;
b. analisi e riparazione di guasti dell’infrastruttura elettronica;
c. controllo dei tempi di lavoro;
d. fatturazione dei costi.
3È fatto salvo il trattamento dei dati in virtù di un’altra base legale.
Art. 57l (nuovo) Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale disciplina in particolare:
a. la registrazione, la conservazione e la distruzione dei dati registrati;
b. la procedura per l’ulteriore trattamento dei dati;
c. l’accesso ai dati;
d. le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati.
II
Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale
Art. 25b (nuovo) Protezione dei dati concernenti l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica
Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57i–57k della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Il Tribunale federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
2. Legge del 17 giugno 20057 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 27b (nuovo) Protezione dei dati concernenti l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica
Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale amministrativo federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57i–57k della legge del 21 marzo 19978 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Il Tribunale amministrativo federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
3. Legge del ….9 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione10
Art. 53a (nuovo) Protezione dei dati concernenti l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica
Per l’utilizzazione dell’infrastruttura elettronica del Tribunale penale federale, nell’ambito della sua attività amministrativa si applicano gli articoli 57i–57k della legge del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Il Tribunale penale federale emana le disposizioni d’esecuzione necessarie.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
5 RS 173.110
6 RS 172.010
7 RS 173.32
8 RS 172.010
9 RS ...
10 Disegno conforme al messaggio del 10.09.2008 del Consiglio federale (FF 2008 7093)