Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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2.2 Sezione 2: Strumenti di gestione strategica e di coordinamento
Art. 4 Obiettivi nazionali
La ripartizione delle competenze sancita dalla Costituzione prevede che l’esecuzione delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce spetta in primo luogo ai Cantoni. Tuttavia, vista la molteplicità di iniziative e strategie promosse sia dal settore privato che da quello pubblico è ormai evidente che occorre migliorare il coordinamento e l’efficienza delle misure e utilizzare le risorse fissando priorità chiare in materia di politica della salute e rafforzando la collaborazione verticale e orizzontale tra i vari attori. Nel mandato conferito il 28 settembre 2007 (cfr. capitolo 1.1.7), il Consiglio federale ha chiesto di fissare delle priorità e di migliorare la gestione strategica e il coordinamento attraverso la formulazione di obiettivi nazionali di prevenzione e promozione della salute (obiettivi nazionali).
Sulla base della ripartizione delle competenze fissata dal diritto costituzionale, spetta alla Confederazione definire gli obiettivi nazionali in materia di prevenzione e promozione della salute (cpv. 1). Visto però che sono soprattutto i Cantoni a realizzare misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce, è necessario coinvolgerli attivamente nell’elaborazione di questi obiettivi. Nel caso ideale, il risultato del processo di coinvolgimento è una convenzione politica sugli obiettivi nazionali conclusa tra Confederazione e Cantoni.
Per evitare che risulti troppo costoso in termini di tempo e di risorse amministrative, il processo di formulazione degli obiettivi dovrà inserirsi nelle strutture esistenti. La soluzione più confacente è che i partner principali in questo processo siano da un lato il presidente della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) – che rappresenta i Cantoni – e dall’altro il Dipartimento federale dell’interno (DFI) – che rappresenta i servizi federali direttamente interessati. Quale piattaforma strategica di informazione e di discussione verranno utilizzati i mezzi già a disposizione, e in particolare il dialogo tra la Confederazione e i Cantoni promosso nel quadro della Politica nazionale della sanità53. Nel limite del possibile, gli obiettivi nazionali dovranno essere approvati nel quadro di una convenzione politica conclusa tra l’assemblea plenaria della CDS e il Consiglio federale.
Per la Confederazione, gli obiettivi nazionali hanno un carattere vincolante per le misure che rientrano nel suo ambito di competenza, visto che il Consiglio federale deve tenerne conto nell’elaborazione della sua strategia di prevenzione e promozione della salute (cfr. art. 5 cpv. 2). Per i Cantoni e le organizzazioni e istituzioni attive nel campo della prevenzione, della promozione della salute e della diagnosi precoce, hanno unicamente valore di direttiva.
La formulazione e l’adozione degli obiettivi nazionali si inquadrano in un processo ciclico che si ripete ogni otto anni e che si articola nelle seguenti tappe: conferimento del mandato, formulazione degli obiettivi, adozione degli obiettivi, attuazione, verifica del raggiungimento degli obiettivi, resoconto, conferimento del mandato e così via.
53 Convenzione del 15 dicembre 2003 tra la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e la Confederazione svizzera (rappresentata dal Dipartimento federale dell’interno, DFI) concernente la Politica nazionale svizzera della sanità