Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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secondo la legge federale del 19 dicembre 195859 sulla circolazione stradale (LCStr) e la prevenzione della violenza secondo l’articolo 386 del Codice penale svizzero60 (CP). Per questo motivo, la lettera b stabilisce che nella sua strategia il Consiglio federale deve tener conto delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce previste dalle quattro leggi menzionate.

Per garantire un coordinamento sufficiente tra le attività dei Cantoni e quelle della Confederazione, quest’ultima è tenuta a coinvolgere i Cantoni, in forma adeguata, nell’elaborazione della strategia del Consiglio federale (cpv. 3). Prima di decidere, deve consultare le altre organizzazioni o istituzioni interessate direttamente o indirettamente dalla strategia (cfr. anche art. 4 cpv. 2) nel quadro di un’indagine conoscitiva ai sensi dell’articolo 10 della legge federale sulla procedura di consultazione (RS 172.061).

Al termine di ogni quadriennio, il Consiglio federale deve procedere a una valutazione degli effetti prodotti dalla strategia e tener conto dei risultati di tale valutazione in sede di formulazione della nuova strategia (cpv. 4).

Art. 6 Programmi nazionali

A complemento delle disposizioni corrispondenti della LStup e della LEp, il capoverso 1 definisce i programmi nazionali come lo strumento fondamentale di gestione strategica e di coordinamento a livello attuativo. Questi programmi sono essenzialmente riservati a tematiche complesse e multidisciplinari (ad es. prevenzione dell’alcolismo e del tabagismo, promozione di un’alimentazione equilibrata e dell’attività fisica regolare, prevenzione delle malattie mentali, prevenzione e diagnosi precoce di tumori) che esigono un alto livello di coordinamento tra gli attori pubblici e privati direttamente coinvolti, sia a livello federale e cantonale che comunale.

I programmi nazionali possono focalizzarsi su un dato rischio sanitario o su una data malattia oppure – in vista di eliminare le disuguaglianze nella salute menzionate all’articolo 2 capoverso 2 lettera b – su uno gruppo (ad es. migranti, anziani ecc.) o su un «setting» specifico (scuola, azienda, Comune ecc.).

Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 lettera a, le linee strategiche dei programmi nazionali e le tematiche affrontate sono definite dal Consiglio federale in funzione degli obiettivi nazionali. Nei programmi nazionali vengono poi stabiliti le procedure e i campi di intervento negli ambiti rispettivi per un periodo di quattro o otto anni. I programmi hanno quindi valore di direttive comuni: tutti gli attori che partecipano all’attuazione devono tenerne conto per le loro attività, ma possono però adeguarli in base alle specificità cantonali e regionali o definire altre priorità.

Secondo il capoverso 2, quando elaborano i programmi nazionali i servizi federali competenti devono tener conto del possibile impatto sull’economia, la società e l’ambiente, per evitare restrizioni non necessarie alla libertà degli individui, di determinati gruppi di persone e in particolare delle aziende. Come prevede la Costituzione, devono rispettare e tutelare le libertà individuali ed evitare limitazioni esagerate della libertà economica dei cittadini.

59 RS 741.01

60 RS 311.0