Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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Nel limite del possibile, la progettazione e l’attuazione dei programmi nazionali vanno delegate all’Istituto (cfr. art. 26 cpv. 1 lett. a). Solo nel caso di programmi focalizzati su misure di polizia sanitaria (ad es. preparazione a una pandemia) o di programmi di protezione della salute che richiedono uno stretto coordinamento con le attività legislative (ad es. programma radon), questi due compiti sono svolti dai servizi competenti dell’Amministrazione centrale. Inoltre, l’Istituto deve affiancare i Cantoni e le organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute in sede di attuazione dei programmi nazionali attraverso misure specifiche definite all’articolo 10. In linea di massima, l’attuazione delle misure deve essere finanziata direttamente dai Cantoni e dalle organizzazioni e istituzioni coinvolte. Il servizio competente verifica regolarmente l’efficacia e l’efficienza di ogni programma.

Le piattaforme di cui al capoverso 4 rappresentano uno strumento importante per il coordinamento e l’attuazione dei programmi.

Art. 7 Valutazione dell’impatto sulla salute

La valutazione dell’impatto sulla salute (VIS) è uno strumento di politica sanitaria che serve ad analizzare in modo prospettico, nel quadro dei processi pianificatori e decisionali, le ripercussioni sulla salute (positive o negative) di progetti politici che riguardano settori diversi da quello sanitario. Il metodo VIS è stato sviluppato dall’OMS negli anni 1970 partendo dall’idea che la salute non dipende unicamente dalle condizioni quadro offerte dal sistema sanitario (ad es. qualità e accesso alle prestazioni mediche), dalle predisposizioni biologiche e genetiche o dallo stile di vita. Secondo l’OMS, infatti, la salute e il benessere della popolazione o dei vari gruppi di persone che la compongono dipendono ampiamente anche da fattori quali il clima politico, lo status sociale, la formazione, l’impiego, il reddito, l’alloggio, l’ambiente e l’alimentazione, ossia dai determinanti esogeni alla salute (cfr. anche commento all’art. 3 lett. a).

Il capoverso 1 dà al Consiglio federale la possibilità di commissionare delle VIS per affari del Parlamento e del Consiglio federale che hanno una portata particolare. Conformemente all’articolo 11, la VIS non si applica ai progetti che rientrano nella sfera di competenza dei Cantoni.

In virtù del capoverso 2, la VIS deve da un lato permettere di sensibilizzare i decisori politici che non operano nel settore della salute alle tematiche sanitarie. Dall’altro deve contribuire ad ottimizzare la trasparenza del processo decisionale evidenziando gli eventuali conflitti di interessi. Per questa ragione è previsto che i servizi federali responsabili dei progetti interessati procedano alla VIS già nelle prime fasi della formulazione politica.

L’Amministrazione federale realizza VIS prospettiche già da tempo e con buoni risultati: procede a analisi dell’impatto delle regolamentazioni (AIR) per individuare le conseguenze economiche e a valutazioni della sostenibilità per identificare le ripercussioni sociali, economiche e ambientali dei progetti. Ciò implica in primo luogo che le basi metodologiche della VIS devono essere definite tenendo conto delle esperienze maturate con questi strumenti e delle procedure e metodi utilizzati. In secondo luogo, è necessario utilizzare questi strumenti in modo coordinato (cpv. 3).