Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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Tra le «cerchie interessate» menzionate al capoverso 2 vi sono le organizzazioni e le istituzioni interessate direttamente o indirettamente dagli obiettivi nazionali. Si tratta tra l’altro degli organi intercantonali di coordinamento, delle organizzazioni professionali e specializzate mediche e non mediche, degli organi della ricerca, delle organizzazioni private di prevenzione e promozione della salute nonché di altre associazioni professionali attive che si occupano anche di prevenzione e promozione della salute, delle organizzazioni di pazienti, degli assicuratori malattie e infortuni e delle associazioni del commercio e dell’economia. Gli ambienti interessati vanno coinvolti adeguatamente nel processo di formulazione degli obiettivi. Inoltre, il Consiglio federale e l’assemblea plenaria della CDS li consultano prima dell’adozione definitiva degli obiettivi.

Secondo il capoverso 3, la Confederazione e i Cantoni devono formulare gli obiettivi appoggiandosi su basi scientifiche, ossia sui rapporti periodici sulla salute (che integrano anche i determinanti della salute), sul rapporto nazionale sulla salute (cfr. art. 22) e sulle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali e della comunità scientifica. Nelle loro riflessioni devono inoltre tener conto, per quanto possibile, dei bisogni dei vari gruppi, che possono essere individuati nel quadro di progetti di ricerca o di sondaggi presso la popolazione.

Gli obiettivi nazionali vanno formulati in modo da poter essere verificati (cpv. 4). Ciò significa che devono basarsi su valori quantificabili e/o su indicatori. È inoltre previsto il regolare allestimento di rapporti sulla salute (cfr. art. 22 cpv. 1) che permetteranno di valutare periodicamente i risultati delle misure di prevenzione e promozione della salute attuate dalla Confederazione e dai Cantoni per raggiungere gli obiettivi prefissati. Se necessario, occorrerà adottare correttivi.

Art. 5 Strategia del Consiglio federale

La strategia di prevenzione e promozione della salute del Consiglio federale rappresenta lo strumento su cui la Confederazione si basa per la gestione strategica, il coordinamento e la realizzazione degli obiettivi nazionali in materia di prevenzione e promozione della salute (cfr. art. 4).

Il capoverso 1 dispone che nella sua strategia il Consiglio federale stabilisce le priorità della politica di prevenzione e diagnosi precoce delle malattie. L’obiettivo è triplice: la strategia deve fornire un messaggio coerente a tutta l’Amministrazione federale, coordinare le attività dei servizi federali e delle commissioni extraparlamentari e garantire l’impiego efficiente delle risorse.

La durata della strategia è di quattro anni e segue il ciclo del programma di legislatura. La responsabilità per la gestione del processo di elaborazione strategico è affidata al DFI, più precisamente all’UFSP. Quest’ultimo deve coinvolgere nel processo di elaborazione, ancora in fase di definizione, i servizi federali direttamente interessati e i Cantoni (cfr. cpv. 3). Il DFI (UFSP) deve in particolare garantire che le priorità definite nella strategia di prevenzione e di promozione della salute siano compatibili e coordinate con la Strategia per uno sviluppo sostenibile del Consiglio