Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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Art. 8 Coordinamento

Come indicato sopra (cfr. commenti relativi all’articolo 5), la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie ai sensi dell’articlo 1 sono strettamente correlate, dal punto di vista tecnico, ad altri ambiti della prevenzione, in particolare alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché degli infortuni non professionali secondo la legge federale del 20 marzo 1981 61 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), alla tutela della salute secondo la legge del 13 marzo 196462 sul lavoro (LL), alla prevenzione degli incidenti stradali secondo la legge federale del 19 dicembre 195863 sulla circolazione stradale (LCStr) e infine alla prevenzione della violenza secondo l’articolo 386 del Codice penale svizzero64 (CP).

Per garantire il coordinamento tra le misure di prevenzione e di diagnosi precoce delle malattie ai sensi dell’articolo 1 e le misure di prevenzione e promozione della salute che esulano dal campo d’applicazione dell’avamprogetto LPrev, il Consiglio federale deve armonizzare l’attuazione dell’avamprogetto con iniziative analoghe previste dalle leggi di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettera b.

2.3 Sezione 3: Compiti della Confederazione

Art. 9 Informazione

L’informazione sui rischi sanitari potenziali e i comportamenti salutari è una delle premesse per la diffusione di comportamenti adeguati ed è quindi parte integrante di una prevenzione e una diagnosi precoce efficaci delle malattie. La Confederazione deve fornire alla popolazione (o a determinate fasce della popolazione) tutti gli elementi necessari per migliorare la cultura della salute e promuovere la responsabilità individuale, ossia diffondere informazioni, esporre le azioni possibili e fornire le necessarie basi decisionali. La Confederazione può però anche trasmettere informazioni agli specialisti del settore sanitario o di altri settori, alle autorità (sanitarie, ma non solo) e al mondo economico (cpv.1).

Nella loro attività di informazione, le autorità devono orientarsi ai principi generali dell’amministrazione, ovvero devono informare in modo comprensibile, oggettivo, trasparente e proporzionato. In particolare, non devono comunicare informazioni a fini diversi da quelli stabiliti, ad esempio a fini di propaganda.

I mezzi di informazione che entrano in linea di conto sono i comunicati e le conferenze stampa, la messa a disposizione e la consegna di materiale didattico e esplicativo, la pubblicazione di informazioni online o attraverso una hotline e le campagne di informazione vere e proprie (cfr. cpv. 3).

Le raccomandazioni delle autorità possono contenere indicazioni sul comportamento da adottare destinate all’intera popolazione, a determinati gruppi di persone o a determinati destinatari, ad esempio a specialisti della sanità o di altri settori (cpv. 2). Sebbene non siano giuridicamente vincolanti, queste raccomandazioni possono comunque produrre effetti, ad esempio possono causare pregiudizi (finanziari) a

61 RS 832.20

62 RS 822.11

63 RS 741.01

64 RS 311.0