Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo
salute in Svizzera attraverso la diffusione di informazioni e conoscenze. Il suo compito consiste anche nell’aggiornare e trasmettere le conoscenze pratiche disponibili, soprattutto quelle, particolarmente utili, che si trovano nei modelli di intervento riconosciuti (modelli di migliore prassi) – compito che, peraltro, non è sempre assicurato dal mondo scientifico. L’Istituto deve garantire la diffusione di questi modelli di intervento proponendoli come uno dei mezzi possibili per aumentare l’efficacia delle misure di prevenzione, di promozione della salute di e diagnosi precoce e ottenere un rapporto costi/benefici ottimale. In particolare si tratterà di diffondere i modelli riguardanti rischi sanitari per i quali il lavoro di prevenzione è solo agli inizi in Svizzera: cattiva alimentazione, sedentarietà, malattie mentali.
L’Istituto non deve necessariamente disporre internamente di tutte le competenze specifiche necessarie; può far capo a esperti ogni qualvolta lo ritiene necessario. Ciò gli permette di operare con flessibilità e efficienza.
Attraverso le sue attività di informazione e di documentazione e grazie al suo approccio pluridisciplinare, l’Istituto completerà il lavoro effettuato dai centri di documentazione già operativi ma che sono specializzati in settori specifici della prevenzione e della promozione della salute, ad esempio l’Istituto svizzero di prevenzione dell’alcolismo e altre tossicomanie (IPSA), la Centrale Infodrog (centrale di coordinamento nazionale delle dipendenze) o la Società Svizzera di Nutrizione (SSN). Collaborare con questi centri, ma anche con altre organizzazioni (leghe della salute, Osservatorio svizzero della salute, Swiss School of Public Health, scuole universitarie professionali e università) su temi e progetti specifici rientra tra i compiti dell’Istituto.
L’Istituto potrà appoggiarsi anche su una rete internazionale. Questo gli permetterà di farsi un quadro delle conoscenze scientifiche e pratiche e sulle esperienze maturate negli altri Paesi.
Secondo la lettera b, per garantire l’efficienza e/o la durabilità dei programmi e dei progetti nazionali, l’Istituto dovrà elaborare basi metodologiche, in particolare definire standard di qualità. Tra questi standard figurano ad esempio l’adozione di un approccio integrato delle pari opportunità (gender mainstreaming) o l’orientamento specifico a un gruppo target. L’Istituto dovrà però anche mettere a disposizione una serie di strumenti per garantire la qualità della concezione e della realizzazione dei progetti: il modello «quint-essenz», il metodo di «autovalutazione» di progetti o gli standard SEVAL (che definiscono le esigenze qualitative poste alle valutazioni). Inoltre dovrà fare in modo che le persone incaricate della progettazione e della realizzazione dispongano del know-how necessario. Da ultimo, parteciperà allo sviluppo di nuovi strumenti per l’assicurazione qualità.
Secondo la lettera c, l’Istituto dovrà sostenere la messa a punto di nuovi modelli di intervento in materia di prevenzione e promozione della salute collaborando con le università, le scuole universitarie professionali, la Swiss School of Public Health e altre organizzazioni della scienza e della ricerca; d’altro lato deve poterne valutare l’efficienza e l’efficacia nell’ambito di progetti pilota.
La lettera d sottolinea il ruolo di piattaforma (di contatto) centrale dell’Istituto, in particolare per i Cantoni e le organizzazioni private per le questioni legate alla prevenzione, alla promozione della salute e alla diagnosi precoce delle malattie.