Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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privati e implicare la responsabilità dello Stato65. Per essere ammissibili, devono rispettare il principio della proporzionalità, in virtù del quale ogni ingerenza (anche potenziale) nei diritti fondamentali deve limitarsi al minimo indispensabile e ammissibile.

Quando emana raccomandazioni, lo Stato non deve per forza limitarsi a comunicare i fatti. Può analizzarli in modo da formulare le proprie conclusioni e esprimere il proprio giudizio, se ciò permette di influenzare efficacemente il comportamento del pubblico. In tal caso, comunque, deve rispettare generalmente il principio di obiettività.

Le campagne massmediali volte a sensibilizzare la popolazione a determinati rischi sanitari o a comportamenti salutari oppure a influenzare i comportamenti e le condizioni quadro rilevanti per la salute costituiscono un ulteriore strumento importante per le attività di prevenzione e promozione della salute della Confederazione (cpv. 3). Tuttavia, queste campagne non devono rappresentare singole misure isolate, ma iscriversi nel quadro dei programmi di livello superiore (cfr. art. 6).

Per garantire la coerenza dell’informazione e l’uniformità del modo di procedere, il capoverso 4 stabilisce che nell’ambito dei programmi nazionali di cui all’articolo 6 la Confederazione e i Cantoni garantiscono un coordinamento sufficiente delle attività di informazione rispettive.

Art. 10 Misure di sostegno

Secondo il capoverso 1, la Confederazione dovrà sostenere meglio i Cantoni, le organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute, le organizzazioni professionali mediche e non mediche nonché i fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal nell’elaborazione e nella realizzazione delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce. Le prestazioni fornite dalla Confederazione sono completate dalle misure di sostegno riportate agli articoli 18 e 19 nei settori della ricerca, della formazione e del perfezionamento. Le misure di sostegno contribuiscono a migliorare l’efficienza e l’efficacia a tutti i livelli.

In virtù dell’articolo 12 capoverso 2, l’erogazione delle misure di sostegno compete all’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute (Istituto). L’Istituto funge da interlocutore privilegiato dei Cantoni a livello federale per quanto concerne la realizzazione delle misure di prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce. Il suo compito principale consiste nell’affiancare attivamente i Cantoni nell’esecuzione della legge sulla prevenzione.

Secondo le lettere a-e, l’Istituto è chiamato a operare nel settore della gestione del sapere e della documentazione, dell’assicurazione qualità, dello sviluppo di programmi, del coordinamento e della messa in rete, dei modelli di intervento e dell’elaborazione delle informazioni.

La lettera a sottolinea che l’Istituto, in qualità di centro di competenza nazionale nel settore della prevenzione, promozione della salute e diagnosi precoce, raccoglie e documenta le scoperte e le conoscenze scientifiche necessarie e mette a disposizione il sapere acquisito. In stretta collaborazione con i suoi partner, l’Istituto contribuisce in modo determinante a rafforzare e radicare la prevenzione e la promozione della

65 DTF 116 II 480 segg. (Tschernobyl), 118 Ib 473 segg. (Vacherin Mont d'Or).