Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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In Svizzera sono stati lanciati numerosi programmi di prevenzione e promozione della salute. Tuttavia, la dispersione delle competenze in questi due settori ha generato attività disparate e non coordinate. Le misure potranno rivelarsi efficaci sul lungo periodo e le risorse finanziarie potranno essere utilizzate efficacemente solo adottando un approccio nazionale concertato e fissando delle priorità. L’Istituto sarà inoltre chiamato ad incoraggiare e coordinare la collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e gli altri settori della prevenzione e della promozione della salute (assicuratori malattia e infortuni, fornitori di prestazioni, organizzazioni private, associazioni economiche ecc.). Per farlo, potrà appoggiarsi sulle reti già esistenti (ad es. «hepa» o «nutrinet») o crearne di nuove. Le reti sono infatti supporti indispensabili per diffondere le conoscenze scientifiche fondamentali e per permettere lo scambio di esperienze, la comunicazione e il coordinamento tra le organizzazioni partecipanti alla rete e gli altri attori.

È quindi logico che la Confederazione sostenga la prevenzione e la promozione della salute nei settori in cui l’azione a livello sovracantonale o nazionale permette di migliorarne l’efficacia – si pensi ad esempio alla sensibilizzazione della popolazione su determinati rischi sanitari e alla diffusione delle relative informazioni. È quanto prevede la lettera e, secondo cui l’Istituto può, d’intesa con i Cantoni, elaborare materiale informativo (flyer o opuscoli) oppure progettare e realizzare campagne.

2.4 Sezione 4: Compiti dei Cantoni

Art. 11

Come descritto nel capoverso 1, la realizzazione di misure di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce compete in primo luogo ai Cantoni. Nell’adempiere questo compito, essi devono focalizzare le loro attività sul raggiungimento degli obiettivi nazionali. Ricevono dalla Confederazione (Istituto) un sostegno tecnico e metodologico (art. 10) per la realizzazione di misure di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce e un sostegno finanziario in virtù della strategia del Consiglio federale, attinto dai prelievi a favore della prevenzione (art. 5 cpv. 1 lett. d e art. 13). Già oggi tutti i Cantoni dispongono di strutture di prevenzione e promozione della salute più o meno sviluppate.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni sono tenuti a creare le condizioni quadro e le strutture necessarie alla realizzazione di misure di prevenzione e di promozione della salute. Possono delegare questo compito a istituzioni o organizzazioni private. Una disposizione analoga figura anche all’articolo 3b capoverso 1 della legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti (LStup), approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 200866.

Le lettere a-d descrivono in modo più dettagliato le strutture e le offerte che i Cantoni devono garantire per perennizzare dei risultati ottenuti.

Ogni Cantone deve designare una persona incaricata della prevenzione e della promozione della salute (lett. a). Oltre ad agire come interlocutore della Confederazione, questa persona fungerà da contatto per i comuni politici in vista

66 FF 2008 1955