Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo

della messa in rete delle attività tra i Cantoni e i Comuni. I singoli Cantoni possono collaborare nel quadro di strutture di progetto comuni oppure nel quadro dell’Associazione svizzera dei responsabili cantonali per la promozione della salute (ARPS).

I Cantoni devono creare le strutture e le offerte per rispondere ai bisogni specifici locali (linguistici, socioeconomici, politici ecc.), ma devono anche mettere a disposizione offerte di consulenza e di sostegno necessarie per centrare gli obiettivi nazionali e per migliorare la cultura sanitaria della popolazione garantendo le pari opportunità nella salute. In questo senso devono tener conto in particolare della diversità sociale (background migratorio, genere, status socioeconomico, lett. b).

Le lettere c e d si focalizzano sui bambini e gli adolescenti in età scolastica, che per la Confederazione rappresentano un gruppo che merita un’attenzione e un sostegno particolari. I servizi sanitari scolastici di cui alla lettera c dovranno concentrare i loro sforzi sul benessere psicofisico e sociale dei bambini e degli adolescenti. L’accesso ai servizi sanitari scolastici dovrebbe essere garantito durante tutta la scolarità per permettere ai ragazzi di acquisire modelli di comportamento e competenze di vita salutari e di imparare ad individuare i potenziali pericoli per la salute.

È vero che la creazione o il potenziamento di strutture e offerte di prevenzione e di promozione della salute possono implicare costi supplementari per i Comuni, le Città e i Cantoni, in particolare per quelli che non sono ancora molto attivi in questo settore. D’altro canto, la legge dà ai Cantoni la possibilità di collaborare per organizzare e realizzare le misure corrispondenti.

Alla stregua dei servizi federali (cfr. commenti sull’art. 6 cpv. 3), i Cantoni sono tenuti a verificare regolarmente l’efficacia e, se possibile, l’efficienza delle misure che adottano o finanziano. Parallelamente, devono assicurare il coordinamento e la messa in rete delle attività non solo all’interno del Cantone ma anche tra un Cantone e l’altro (cpv. 3).

2.5 Sezione 5: Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute

Art. 12

L’organizzazione, la gestione e il finanziamento dell’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute non sono disciplinati nella LPrev ma in una legge speciale (legge federale sull’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute). Il rinvio alla legge speciale di cui al capoverso 1 serve a esplicitare il nesso esistente tra la LPrev e la legge speciale. Il capoverso 2 dà fondamento giuridico alla delega delle misure di sostegno di cui all’art. 10 all’Istituto. Dal canto suo, la legge speciale prevede una disposizione (art. 3 cpv. 2) che rinvia alla LPrev e alla delega dei compiti.

2.6 Sezione 6: Prelievi a favore della prevenzione

In virtù del diritto vigente, il gettito dei prelievi a favore della prevenzione è amministrato come segue: il supplemento di premio LAMal, riscosso