Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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conformemente all’articolo 20 LAMal, è utilizzato dalla fondazione di diritto privato Promozione Salute Svizzera ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LAMal per stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie, mentre la tassa per la prevenzione del tabagismo è amministrata dal FPT, un servizio specializzato dell’UFSP, conformemente all’articolo 3 dell’ordinanza del 5 marzo 200467 sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT).

La LPrev stabilisce che le entrate provenienti dai prelievi a favore della prevenzione (supplemento di premio LAMal e tassa per la prevenzione del tabagismo) sono versate direttamente al neocostituito Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute. Se i proventi sono destinati a cofinanziare programmi o progetti lanciati dai Cantoni o da organizzazioni private attive nel settore della salute e della prevenzione, si tratta di una concessione di sussidi, ossia di un compito ministeriale propriamente detto. L’assegnazione delle risorse da parte dell'Istituto permette un impiego dei fondi distinto dalle risorse generali della Confederazione. Tale impiego tiene adeguatamente conto della forma di riscossione dei prelievi a favore della prevenzione e dell'utilizzazione vincolata dei mezzi.

Il FPT, attualmente amministrato da un servizio specializzato che fa parte dell’UFSP, sarà trasferito nel nuovo Istituto. La nuova regolamentazione dei flussi finanziari per il supplemento di premio LAMal e la tassa per la prevenzione del tabagismo implica anche la modifica delle basi legali nella LAMal e nella LImT (cfr. art. 28 «Modifica del diritto vigente»).

Art. 13 Destinazione vincolata

Il capoverso 1 disciplina la destinazione del gettito dei due prelievi a favore della prevenzione, che può essere impiegato per il versamento di contributi a programmi e misure promossi da terzi (lett. a) o per il finanziamento di programmi nazionali secondo l’articolo 6 (lett. b). I dettagli relativi al versamento di contributi a programmi e misure sono definiti negli articoli 14 e 15. Come finora, la tassa per la prevenzione del tabagismo può servire a finanziare unicamente programmi e misure che mirano a prevenire il tabagismo (cfr. art. 14 cpv. 2).

A complemento dell’articolo 5 capoverso 1 lettera d, il capoverso 2 precisa che il Consiglio federale fissa le priorità dell’impiego dei mezzi quando approva la sua strategia. In questa fase, deve indicare la quota dei prelievi da destinare al finanziamento di programmi nazionali di cui all'art. 6 elaborati o realizzati dall’Istituto su incarico del Consiglio federale (cfr. commenti relativi all’art. 26 cpv. 1 lett. a). Fissando modalità adeguate in sede di presentazione dei conti dell’Istituto (cfr. art. 14 dell’avamprogetto di legge federale sull’Istituto svizzero per la prevenzione e per la promozione della salute) si garantisce la verificabilità del rispetto della destinazione vincolata dei mezzi ai sensi del capoverso 1.

Art. 14 Impiego dei contributi

Il gettito dei prelievi a favore della prevenzione serve a finanziare programmi e misure di prevenzione e di promozione della salute che si inquadrano nella strategia del Consiglio federale (art. 5 cpv. 1 lett. d) e ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1

67 RS 641.316