Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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lettera a. La destinazione dei proventi è precisata in modo più dettagliato nell'articolo 14.
Le priorità di impiego variano a seconda del prelievo: il supplemento di premio LAMal può servire a finanziare misure di prevenzione e promozione della salute della Confederazione, dei Cantoni e di terzi come i programmi cantonali di cui agli articoli 26 e 33 capoverso 2bis LAMal (cpv. 1 lett. a e d). Inoltre, secondo modalità ancora da precisare, possono essere versati contributi a programmi cantonali di prevenzione che concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali (cpv. 1 lett. b). Occorrerà tuttavia precisare in un’ordinanza che il supplemento non può essere utilizzato per finanziare le attività legislative della Confederazione e dei Cantoni, né per finanziare misure di esecuzione del diritto federale e cantonale. Queste attività e misure rappresentano infatti compiti di pertinenza statale che sono finanziati dal bilancio dello Stato. Infine, il supplemento di premio LAMal può servire a finanziare programmi di ricerca (lett. c).
L’impiego dei proventi della tassa per la prevenzione del tabagismo si limita alla prevenzione del tabagismo. Come per il supplemento di premio LAMal, possono essere versati contributi a misure di prevenzione della Confederazione, dei Cantoni e di terzi (cpv. 2 lett. a), a programmi cantonali di prevenzione del tabagismo (cpv. 2 lett. b) e a progetti di ricerca (cpv. 2 lett. c). Anche in questo caso occorrerà limitare in un'ordinanza l'impiego dei mezzi per compiti di pertinenza statale.
Art. 15 Condizioni
La concessione di contributi è vincolata a condizioni materiali che un programma, una misura o un progetto di ricerca deve soddisfare cumulativamente. Le cinque condizioni elencate al capoverso 1 sono esaustive e devono garantire che i programmi e i progetti da cofinanziare contribuiscono all’adempimento degli obiettivi nazionali e rispettano gli standard qualitativi riconosciuti. Per promuovere lo sviluppo di metodi innovativi, occorre dare agli attori un ampio margine di manovra.
La possibilità di prestazioni garantite a più lungo termine è stabilita al capoverso 2.
Il capoverso 3 prevede che anche se un programma o una misura adempiono tutte le condizioni di cui al capoverso 1, ciò non significa che otterranno automaticamente un contributo finanziario da parte dell'Istituto.
Art. 16 Gestione improntata all’efficacia
Ogni programma o progetto finanziato del tutto o in parte con i proventi dei prelievi a favore della prevenzione dev'essere sottoposto a una verifica dell’efficacia. Le valutazioni devono essere trasmesse al servizio che concede i contributi, ossia l’Istituto. Conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b, l’Istituto ha il compito di rafforzare e accompagnare attivamente la verifica degli effetti dei