Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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progetti nel senso di una gestione globale improntata all’efficacia68. I risultati della valutazione dei progetti cofinanziati vengono elaborati sistematicamente e scientificamente e ad esempio sintetizzati in funzione dei gruppi target, dei setting o delle misure e formulati sotto forma di insegnamenti orientati alla prassi («lessons learned») da intendersi come una valorizzazione. I risultati dei progetti vengono resi accessibili alla collettività e le conoscenze ottenute dall’elaborazione scientifica diffuse ai Cantoni e alle organizzazioni private attive nel settore della prevenzione e della promozione della salute.

2.7 Sezione 7: Aiuti finanziari e altre misure di promozione

Art. 17 Aiuti finanziari a organizzazioni

Questa disposizione dà alla Confederazione la possibilità di concedere aiuti finanziari a determinate organizzazioni pubbliche e private. Gli aiuti finanziari devono essere attinti dai crediti approvati. L'entità e la destinazione degli aiuti finanziari sono definite in base alle linee strategiche del Consiglio federale (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. d).

Gli aiuti finanziari vengono concessi unicamente per misure di portata nazionale e di interesse pubblico nel settore dell’informazione, della sensibilizzazione e della prevenzione di determinate malattie non trasmissibili o mentali o nel settore della consulenza e del sostegno (incluso l’autoaiuto) di persone che soffrono di queste malattie. La concessione di un aiuto finanziario è inoltre vincolata ad una convenzione di prestazioni nella quale sono descritti gli obiettivi da raggiungere.

L’articolo 17 corrisponde parzialmente all’articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 22 giugno 196269 concernente l’assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche, che sarà peraltro abrogata dalla nuova legge (cfr. art. 27). Alla base di questa disposizione vi sono due riflessioni: da un lato le organizzazioni interessate dipendono dal sostegno della Confederazione perché le attività che svolgono sono difficilmente redditizie, dall’altra l’assenza di aiuti finanziari potrebbe portare al disimpegno o al ritiro di queste organizzazioni. L’indennizzo delle prestazioni a favore dei beneficiari di rendite AI e dei loro familiari e di quelle a favore di persone che rischiano di essere al beneficio dell’AI continua a poggiare sulle prescrizioni dell’articolo 74 della legge federale del 19 giugno 195970 su l’assicurazione per l’invalidità (LAI).

Secondo l’articolo 12 della legge federale del 5 ottobre 199071 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu), se una misura soddisfa i presupposti di diversi atti normativi, gli aiuti finanziari sono concessi proporzionalmente agli interessi in

68 Per «gestione improntata all’efficacia» si intende un approccio che consiste a generare e sistematizzare in modo mirato le informazioni relative agli effetti e all’utilità di un’attività o di un progetto con l’obiettivo di ottimizzare l’efficacia e l’utilità. La gestione improntata all’efficacia è integrata quando ingloba la pianificazione progettuale, il trattamento delle domande di progetto, la gestione della qualità e della sostenibilità, il controlling, la valutazione del progetto, il benchmarking e la valutazione dell’impatto in generale.

69 RS 818.21

70 RS 831.20

71 RS 616.1