Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine

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gioco. Inoltre, le autorità coinvolte devono coordinare la loro azione (art. 12 cpv. 2 LSu). Sia l’articolo 74 LAI che l’articolo 101bis LAVS prevedono già il versamento di aiuti finanziari alle organizzazioni di prevenzione e di promozione della salute attive a livello nazionale che offrono ad esempio consulenza, assistenza o corsi. Se la LAI limita il versamento di sussidi alle misure di assistenza agli invalidi e la LAVS a quelle di sostegno agli anziani, l’articolo 17 dell’avamprogetto LPrev non prevede gruppi target specifici. Di conseguenza, per evitare che determinate organizzazioni ricevano sussidi in doppio o non ricevano più sussidi dall’AI o dall’AVS (cfr. a questo proposito l’art. 75 cpv. 2 LAI e art. 101bis cpv. 4 LAVS), occorre garantire il coordinamento tra le misure di sostegno previste dai tre attori (LAI, LAVS e LPrev).

Art. 18 Promozione della ricerca e dell’innovazione

La pianificazione e la realizzazione di misure efficaci di prevenzione e di promozione della salute dipende dall’attendibilità delle conoscenze scientifiche su cui si fondano. Per questo motivo, l’articolo conferisce alla Confederazione la competenza di commissionare o di sostenere finanziariamente lavori di ricerca specifici.

Oltre alla ricerca fondamentale – promossa in linea di massima dagli organi di ricerca già esistenti – nel settore della prevenzione e della promozione della salute si denota una forte carenza di conoscenze di ricerca applicata. In particolare, mancano modelli di intervento innovativi sia per la popolazione complessiva che per i singoli gruppi che la compongono. Anche la Confederazione, quindi, deve promuovere in modo più mirato la ricerca in questi settori.

Art. 19 Formazione e perfezionamento

Per garantire la qualità – e quindi l’efficacia – delle misure di prevenzione e di promozione della salute, è indispensabile proporre un’offerta adeguata di formazione e perfezionamento professionale. L’offerta deve rivolgersi non solo agli specialisti in materia a livello cantonale e federale, ma anche ai collaboratori delle organizzazioni private di prevenzione e promozione della salute. Inoltre, anche le persone che si impegnano a titolo volontario per la prevenzione e per la promozione della salute devono poter accedere a corsi di formazione e perfezionamento adeguati.

Se si considera il rapporto costi/benefici, gestire una soluzione isolata di formazione e perfezionamento nel settore della prevenzione e della promozione della salute non è interessante, in particolare per i piccoli Cantoni e per le organizzazioni private. Proprio per questo è indispensabile che la Confederazione si impegni specificatamente a favore dello sviluppo delle offerte formative private e pubbliche esistenti a livello nazionale e cantonale.

Concretamente, la promozione della formazione e del perfezionamento menzionata in questa sede interviene nel quadro delle leggi federali speciali, ossia la legge federale del 23 giugno 200672 sulle professioni mediche (LPMed), la legge federale del 13 dicembre 200273 sulla formazione professionale (LFPr), la legge federale del

72 RS 811.11

73 RS 412.10