Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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6 ottobre 199574 sulle scuole universitarie professionali (LSUP) e la legge federale dell'8 ottobre 199975 sull’aiuto alle università (LAU).
2.8 Sezione 8: Statistica sanitaria e rapporti sulla salute
Art. 20 Statistica sanitaria
Per garantire l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce e per verificarne l’efficacia è indispensabile disporre di statistiche sanitarie attendibili (cpv. 1). Le lettere a-c elencano i dati che devono figurare nella statistica sanitaria.
La statistica sanitaria ha tre funzioni molto importanti: permette di accompagnare l’evoluzione cronologica dei fattori che favoriscono la salute e dei comportamenti sanitari della popolazione e di determinati gruppi di persone, aiuta a rappresentare l’apparizione, la frequenza e l’evoluzione di determinate malattie e dei relativi fattori di rischio per la popolazione e per determinati gruppi di persone, e infine serve a definire le misure di prevenzione e di diagnosi precoce per determinate malattie e a verificarne l’efficacia.
Le esigenze precise in merito ai dati da rilevare devono ancora essere precisate nel progetto di legge che verrà presentato alle Camere federali. Per ragioni di protezione dei dati, bisognerà evitare per quanto possibile di raccogliere dati personali degni di particolare protezione. Nel caso in cui ciò non fosse possibile per ragioni legate all’affidabilità delle statistiche, occorre almeno anonimizzare i dati quanto prima.
Art. 21 Registro delle malattie
Attualmente, in Svizzera esistono unicamente i registri cantonali dei tumori, che raccolgono dati statistici sull’incidenza tumorale e sulla mortalità per tumore e che sono talvolta utilizzati per assicurare la qualità delle misure di prevenzione. L’obiettivo dell’avamprogetto è di estendere se necessario questo strumento ad altre malattie, ossia alle malattie fisiche e mentali stabilite dal Consiglio federale per mezzo di ordinanza (cpv. 1).
Spetta ai Cantoni tenere i registri, ovvero rilevare e aggiornare i dati (cpv. 1). Va inoltre precisato che, nel caso di dati personali, i Cantoni devono rispettare le disposizioni delle leggi cantonali in materia di protezione dei dati.
Il capoverso 2 specifica gli obiettivi del rilevamento dei dati nei registri delle malattie.
Il capoverso 3 stipula che il Consiglio federale deve emanare prescrizioni volte ad uniformare il rilevamento dei dati per permettere un’analisi statistica a livello nazionale. Per motivi di protezione dei dati, le prescrizioni devono prevedere l’anonimizzazione tempestiva dei dati personali eventualmente raccolti. L’applicazione di una procedura di rilevamento uniforme è l’unico modo per assicurarsi di poter raggruppare le informazioni contenute nei vari registri cantonali, ma anche di poter sottoporre questi dati ad un’analisi centralizzata a livello
74 RS 414.71
75 RS 414.20