Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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nazionale. Il capoverso 3 fornisce una base legale al finanziamento dell’analisi centralizzata.
Art. 22 Rapporti sulla salute
Per poter formulare e verificare gli obiettivi nazionali di prevenzione e di promozione della salute sulla base di criteri scientifici, è indispensabile disporre di rapporti periodici sulla salute, che descrivono e analizzano l’assistenza sanitaria e lo stato di salute della popolazione e di determinati gruppi di persone. Questi rapporti forniscono una panoramica della situazione sanitaria ed evidenziano i nessi esistenti tra i numerosi fattori che influiscono sullo stato di salute. Il rilevamento costante dei dati permette di seguire e capire l’evoluzione nel tempo di questi elementi (cpv. 1).
I Cantoni devono mettere a disposizione della Confederazione i dati statistici necessari per elaborare i rapporti sulla salute (cpv. 2). Questi dati servono anche all’elaborazione del rapporto nazionale sulla salute che la Confederazione deve allestire regolarmente con la partecipazione dei Cantoni (cpv. 3). Verosimilmente, il rapporto nazionale verrà allestito dall’Osservatorio svizzero della salute.
2.9 Sezione 9: Esecuzione
Secondo le prescrizioni federali, l’esecuzione delle misure di prevenzione e di promozione della salute è di competenza dei Cantoni. Gli articoli da 23 a 26 contemplano disposizioni per l’esecuzione e l’attuazione della LPrev che, in base al settore specifico in questione o in generale, rientrano nella sfera di competenza della Confederazione.
Art. 23 Collaborazione internazionale
Il capoverso 1 obbliga le autorità di esecuzione della Confederazione a cercare e curare la collaborazione con le autorità e le istituzioni estere nonché con le organizzazioni internazionali e intergovernative. Va precisato che i servizi federali partecipano già ai lavori condotti da alcune di queste organizzazioni (ad es. OMS, UE, OCSE o Consiglio d’Europa) nei settori della prevenzione e della promozione della salute.
Il capoverso 2 autorizza la Confederazione, nell’eventualità che un accordo sulla salute venga effettivamente concluso con l’UE, a sostenere i Cantoni e le organizzazioni private attive nella prevenzione e nella promozione della salute che intendono partecipare a programmi internazionali quali i programmi d’azione comunitari per la sanità pubblica. Questo sostegno ingloba in particolare la consulenza per la compilazione delle domande di progetto e il contatto con le organizzazioni partner estere ed è paragonabile ai compiti che la rete di informazione Eurosearch svolge su incarico della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca (SER) per sostenere i ricercatori svizzeri che partecipano ai programmi quadro di ricerca dell’UE.
Secondo l’articolo 7a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199776 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), il Consiglio