Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/17: Legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e legge federale sull'Istituto svizzero per la prevenzione e la promozione della salute · 73 pagine
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federale può concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale. Il capoverso 3 l’autorizza a concludere solo due tipi di accordi internazionali specifici: accordi sullo scambio di informazioni (lett. a) e accordi sullo scambio di dati statistici (lett. b).
Art. 24 Valutazione
Il capoverso 1 si appoggia all’articolo 170 Cost. secondo cui l’efficacia dei provvedimenti della Confederazione dev’essere sottoposta a verifica. Tale verifica deve permettere di stabilire scientificamente se e in che misura determinate misure soddisfano effettivamente le attese e centrano gli obiettivi e, di rimando, fungono da base per l’ulteriore sviluppo della LPrev. L’obiettivo è di individuare i punti di forza e i punti deboli della legge e di misurarne l’impatto in modo da poter formulare raccomandazioni per la sua ottimizzazione.
In virtù del capoverso 2 il servizio federale competente deve valutare in particolare due aspetti: l’impatto della legge sul coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni, Città e Comuni ma anche organizzazioni private attive nella prevenzione e promozione della salute (lett. a) e la destinazione e l’impatto dei mezzi finanziari versati dalla Confederazione e dai Cantoni come pure dei contributi provenienti dai prelievi a favore della prevenzione secondo l’articolo 13 (lett. b). La raccolta e l’accessibilità dei dati necessari alla realizzazione delle valutazioni sono garantite dall’articolo 20.
L’obbligo per il Dipartimento federale responsabile di rendere conto al Consiglio federale (cpv. 3) deriva dalla necessità di garantire il coordinamento a livello di Consiglio federale. Questo perché, da un lato, il Consiglio federale deve poter adempiere ai propri obblighi verso il legislativo in materia di verifica dell’efficacia e, dall’altro, gli organi legislativi devono disporre di una base materiale per le eventuali attività di valutazione.
Art. 25 Disposizioni d’esecuzione
Secondo il capoverso 1, il Consiglio federale è tenuto ad emanare le disposizioni d’esecuzione necessarie all’applicazione della legge dopo aver consultato i Cantoni e le cerchie interessate. Le disposizioni d’esecuzione contemplano:
- le ordinanze di carattere sostitutivo e completivo rispetto alla legge (questa competenza è espressamente iscritta nelle pertinenti disposizioni della legge);
- le disposizioni d’esecuzione che concretizzano le obbligazioni prescritte per legge e, ad esempio, precisano i termini utilizzati nella legge;
- le ordinanze che concernono l’organizzazione dell’esecuzione (sempre che la Confederazione sia competente in materia) e il coordinamento e la collaborazione all’interno dell’Amministrazione federale.
L’articolo 48 capoverso 1 LOGA autorizza il Consiglio federale a delegare al DFI la competenza di emanare le disposizioni d’esecuzione.
Conformemente all’articolo 48 capoverso 2 LOGA il Consiglio federale può incaricare l’Ufficio federale competente di emanare le disposizioni d’esecuzione.