Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine

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ne di Berna ad esempio il commento alla legislazione fiscale vigente si limita a precisare che per partito si intende un gruppo finalizzato a un’attività politica duratura e a indicare come condizioni per il riconoscimento di tali gruppi il fatto che dispongano di statuti e programmi e possano partecipare alle elezioni. Nel Canton Berna non sono invece considerati partiti ad esempio i movimenti di contestazione che si formano in relazione a obiettivi puntuali o i movimenti dei diritti civili.

La soluzione opposta è stata adottata nel Cantone di Zurigo, dove la legge fiscale definisce esplicitamente il concetto di «partito», includendovi soltanto i partiti rappresentati nel Gran consiglio zurighese.

Con il presente progetto la Commissione propone di definire nella legge il termine di «partito» per evitare qualsiasi problema di interpretazione. La soluzione più opportuna è quella di un rinvio all’articolo 76a della legge federale sui diritti politici (RS 161.1). Questo articolo stabilisce le condizioni che un partito deve soddisfare per poter essere iscritto nel registro dei partiti della Cancelleria federale, ossia: deve rivestire la forma giuridica dell’associazione ed essere rappresentato con lo stesso nome da almeno un membro in seno al Consiglio nazionale o da una deputazione di al minimo tre membri in almeno tre parlamenti cantonali. Proponiamo che i versamenti effettuati a un partito iscritto al registro della Cancelleria federale siano deducibili fiscalmente.

L’intenzione del presente progetto è di includere nel campo d’applicazione anche i partiti di importanza solo cantonale: per questo motivo il progetto include nella definizione anche i partiti rappresentati in un Parlamento cantonale o che nell’ultima elezione di un parlamento cantonale hanno raggiunto una quota elettorale di almeno il 3 per cento. Questa formulazione garantisce un’applicazione uniforme in tutti i Cantoni, inclusi quelli che prevedono una quota elettorale più elevata per accedere al Legislativo, e permetterà così di tenere conto anche dei partiti che, pur non essendo rappresentati in Parlamento, possono contare su un certo elettorato.

In sintesi quindi secondo il presente progetto saranno deducibili dal reddito i contributi e i versamenti di persone fisiche ai partiti che soddisfano i criteri seguenti: iscrizione al registro dei partiti, rappresentazione in un parlamento cantonale o ottenimento di almeno il 3 per cento dei voti nell’ultima elezione di un parlamento cantonale.

Art. 59 cpv. 1 lett. e (nuova)

L’articolo 59 LIFD enumera gli oneri giustificati dall’uso commerciale che le persone giuridiche possono far valere ai fini del calcolo dell’imposta federale diretta. Il presente progetto prevede di aggiungere all’elenco di tali oneri i versamenti ai partiti, ma non i contributi versati a titolo di membro di un partito. In effetti, dato che non possono esercitare i diritti politici, le persone giuridiche non hanno un interesse legittimo ad aderire a un partito. Per quel che concerne i versamenti, l’importo massimo deducibile è lo stesso previsto per le persone fisiche.

Le società di persone (ad esempio la società semplice, la società in nome collettivo o quella in accomandita) con sede in Svizzera non sono assoggettate all’imposta federale diretta. Sono assoggettati i singoli soci in quanto persone fisiche; il reddito proveniente dalla società di persone è attribuito loro in funzione delle loro quote (art. 10 LIFD). Il diritto di dedurre i contributi e i versamenti ai partiti fino all’importo mas-