Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine

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percorso: Documentazione, Pubblicazioni, Imposta federale diretta, Circolari): «[l]’espressione "scopo pubblico" deve essere interpretata in modo restrittivo e comprovata almeno da un’attestazione della collettività interessata, onde evitare che essa degeneri in una fattispecie di esenzione fiscale senza limiti. A titolo d’esempio, un partito politico non persegue primariamente uno scopo pubblico nel senso di detta disposizione di legge, bensì innanzitutto gli interessi dei propri aderenti, sicché non può essere esentato dall'imposta (D. Yersin; Le statut fiscal des partis politiques, Archivio 58, 97 segg. e 107). Il medesimo principio vale anche per le associazioni con fini idealistici di qualsiasi tipo nonché per le società sportive.»

1.2.2.4 Giurisprudenza

Nonostante questa unanimità di interpretazione degli articoli 9 capoverso 2 lettera i e 23 capoverso 1 lettera f LAID, i Cantoni hanno sviluppato prassi diverse in materia di imposizione dei partiti e dei versamenti in loro favore. Alcune legislazioni cantonali prevedono sia l’esenzione fiscale dei partiti che la possibilità di dedurre i versamenti in loro favore. Altri Cantoni non prevedono l’esenzione dei partiti ma permettono ciononostante di dedurre i versamenti in loro favore; viceversa, una terza categoria di Cantoni esonera i partiti ma non permette la deduzione dei versamenti effettuati agli stessi. Infine alcuni Cantoni seguono strettamente la posizione della Confederazione nell’ambito dell’imposta federale diretta, ossia non prevedono né l’esenzione fiscale dei partiti, né la deduzione dei versamenti in loro favore (cfr. Yersin, op. cit., pag. 113).

Considerato questo quadro molto eterogeneo non vi è da stupirsi che le disposizioni in questione e il problema della deducibilità dei versamenti ai partiti abbiano dato luogo a una serie di ricorsi e decisioni giudiziarie. Tra queste, meritano di essere citate in particolare due decisioni recenti dal tenore molto diverso.

1.2.2.4.1 La decisione del Tribunale amministrativo argoviese del 7 febbraio 2007

A inizio 2007, il Tribunale amministrativo argoviese ha esaminato un ricorso di diritto amministrativo presentato dall’amministrazione cantonale delle contribuzioni. Il Comune A non aveva accettato una deduzione di 1000 franchi fatta valere da un contribuente per versamenti a partiti esentati dall’imposta in virtù dell’articolo 40 lettera 1 della legge fiscale cantonale del 15 dicembre 1998. L’opposizione presentata contro questa decisione era stata respinta dalla commissione fiscale. L’amministrazione cantonale delle contribuzioni ha quindi presentato reclamo presso la Camera di diritto tributario cantonale: questa ha tuttavia respinto l’istanza. A questo punto l’amministrazione cantonale ha adito mediante ricorso il Tribunale amministrativo argoviese, il quale con decisione del 7 febbraio 2007 ha dato ragione alla ricorrente, imponendo al Comune A di permettere la deduzione.

Il Tribunale amministrativo argoviese ha incentrato la sua riflessione sulla questione della compatibilità della deduzione dei versamenti ai partiti – prevista dal diritto cantonale – con l’articolo 9 capoverso 2 lettera i LAID. Si è trattato pertanto di stabilire se i partiti possono essere considerati persone giuridiche che soddisfano le condizioni di tale disposizione. Considerato che l’attività dei partiti non può essere