Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine

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Commissione ha adottato, con 8 voti favorevoli e 3 contrari, il progetto preliminare qui allegato per consultazione.

1.2 Situazione attuale: aspetti giuridici

1.2.1 Le disposizioni della legge federale sull’imposta federale diretta e della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Conformemente all’articolo 33a della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11), dai proventi sono deducibili, entro un certo limite, «le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica». La deducibilità di queste prestazioni volontarie ai fini dell’imposta federale diretta è pertanto vincolata all’esenzione dall’imposta dell’organizzazione destinataria della prestazione, in virtù dell’articolo 56 lettera g LIFD; anche in questo articolo figura peraltro il criterio dello «scopo pubblico» o dell’«utilità pubblica».

Gli stessi termini si trovano nell’articolo 9 capoverso 2 lettera i della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), che include nelle deduzioni generali «le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, entro i limiti determinati dal diritto cantonale, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall’imposta in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica». Nella LAID l’esenzione dall’imposta delle persone giuridiche è disciplinata dall’articolo 23.

1.2.2 Interpretazione delle disposizioni nella prassi e da parte del Tribunale federale e della dottrina

Determinante è quindi l’interpretazione dei termini «scopo pubblico o di utilità pubblica» utilizzati nelle due leggi: occorre determinare se possano essere applicati anche ai partiti.

1.2.2.1 Dibattiti nelle Camere federali sull’armonizzazione fiscale

Le Camere federali esaminarono la LIFD e la LAID nel quadro del dossier 83.043 (Armonizzazione fiscale. Leggi federali): in tale sede fu discussa, sebbene soltanto in via marginale, anche la questione dell’esenzione fiscale dei partiti. In un intervento di fronte alla sua Camera, l’allora consigliere nazionale Stucky (PLR, ZG) sottolineò il fatto che il progetto di armonizzazione fiscale era l’occasione per decidere dell’esenzione o meno dei partiti e propose al Consiglio nazionale di creare una divergenza con il Consiglio degli Stati affinché anche quest’ultimo si occupasse della questione e si potesse ottenere la chiarezza auspicata (Boll. Uff. N 1990 448). Già una settimana prima il consigliere Stucky aveva proposto di prevedere l’esenzione fiscale dei partiti nell’ambito del rapporto 88.075 (Rapporto sull’aiuto ai partiti), e al