Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
ritenuta propriamente di «utilità pubblica» ai sensi del diritto fiscale, il tribunale ha esaminato l’applicabilità del concetto di «scopo pubblico».
Il tribunale giunge alla conclusione che l’attività dei partiti persegua effettivamente uno scopo pubblico, e in merito si basa segnatamente sul rapporto del Consiglio federale del 23 novembre 1988 sull’aiuto ai partiti (FF 1989 I 101 segg.), come anche sull’articolo 137 Cost. che riconosce espressamente il ruolo dei partiti nella formazione dell’opinione e della volontà popolari. Il Tribunale amministrativo argoviese critica la giurisprudenza e la dottrina dominanti in merito alle disposizioni della LAID in questione e ritiene invece legittima e convincente la posizione secondo cui «… den Parteien, solange ihre Tätigkeit zusammengenommen öffentlichen Zwecken dient, die Steuerbefreiung wegen Verfolgung öffentlicher Zwecke zugebilligt werden soll; konsequenterweise kann es dann für die Abzugsfähigkeit von Spenden auch keine Rolle spielen, dass die einzelne Spende immer nur einer einzelnen, bestimmten Partei zukommt». Il Tribunale amministrativo argoviese ha quindi concluso che le disposizioni in questione della LIFD e della LAID lasciano un certo margine di interpretazione e ritiene che questo vada inteso come margine di manovra dei Cantoni.
1.2.2.4.2 La decisione del Tribunale federale del 7 giugno 2007
Pochi mesi dopo, il Tribunale federale è invece giunto a una conclusione completamente opposta nella sua decisione su un ricorso interposto da due contribuenti del Cantone di Zurigo contro l’amministrazione cantonale delle contribuzioni. I ricorrenti contestavano il fatto che fosse stata loro rifiutata una deduzione di 3 000 franchi sul reddito; a loro parere tale deduzione massima, prevista dal diritto cantonale per i versamenti ai partiti, pur essendo contraria ai principi dell’armonizzazione fiscale doveva essere loro concessa in virtù del principio della parità di trattamento anche se non avevano effettuato versamenti di questo genere.
I ricorrenti si sono richiamati al principio della «parità di trattamento nell’illegalità». Nella sua decisione del 7 giugno 2007 (2A.647/2005), il Tribunale federale non ha constatato nessuna violazione di tale principio ed ha pertanto respinto il ricorso, tuttavia ha confermato la tesi dei ricorrenti secondo cui il diritto fiscale del Cantone di Zurigo è contrario all’armonizzazione e quindi al diritto federale in questo ambito.
La legge fiscale del Cantone di Zurigo dell’8 giugno 1997 prevede che i versamenti fatti a un partito rappresentato nel Parlamento cantonale, come anche le quote versate a titolo di membro di un tale partito, possono essere dedotti dai proventi fino a un importo massimo stabilito dalla legge medesima (art. 31 cpv. 1 lett. h, in combinato disposto con l’art. 61 lett. g StG/ZH). Nella sua decisione il Tribunale federale giunge alla conclusione che nella legislazione federale non vi è una base legale per questa deduzione: «Beiträge an politische Parteien fallen sodann nicht unter die freiwilligen Zuwendungen im Sinn von Art. 9 Abs. 2 lit. i StHG, denn politische Parteien sind weder gemeinnützig noch erfüllen sie primär öffentliche Zwecke». Il tribunale rimanda in merito alle posizioni della dottrina citate nel numero 1.2.2.2 del presente rapporto e conclude: «[b]esitzt demnach der Abzug gemäss § 31 Abs. 1 lit. h StG/ZH keine Grundlage im StHG, so erweist sich die kantonale Bestimmung als harmonisierungs- und damit als bundesrechtswidrig». Il Tribunale federale ritiene pertanto che le autorità fiscali zurighesi avrebbero d’ufficio dovuto rinunciare ad applicare le disposizioni in questione del diritto cantonale; se del caso il Governo cantonale avrebbe dovuto emanare una disposizione provvisoria.