Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine
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cata dall’allora consigliere federale Villiger nel dibattito del 24 settembre 1996 nel Consiglio nazionale (cfr. n. 1.4), ossia propone, con una modifica di legge, di menzionare esplicitamente i partiti nel diritto fiscale.
Concretamente il progetto propone di aggiungere all’elenco delle deduzioni generali che possono essere fatte valere dalle persone fisiche «i contributi dei membri dei partiti e i versamenti ai partiti». I versamenti comprendono anche i contributi cosiddetti «di mandato», cioè il contributo che i partiti spesso chiedono ai loro membri che esercitano cariche pubbliche. Per quel che concerne le persone giuridiche, il progetto prevede di includere i versamenti ai partiti nell’elenco degli oneri giustificati dall’uso commerciale. Occorre sottolineare che questi versamenti si distinguono dai versamenti fatti a titolo di «sponsoring politico» – oggi già deducibili dalle persone giuridiche – per il fatto di non dover essere resi pubblici (cfr. la risposta del Consiglio federale del 14 marzo 2000 alla domanda Berberat 00.1016).
Con la soluzione qui proposta i versamenti ai partiti costituiscono deduzioni esplicitamente nominate nella legge. Nel quadro della legislazione fiscale diventeranno così superflue le discussioni sullo scopo dei partiti e pertanto anche l’interpretazione degli articoli 9 capoverso 2 lettera i LAID e 33a LIFD non avrà più alcun influsso sulla possibilità di dedurre i versamenti ai partiti.
Un’altra conseguenza è che la questione della deduzione di tali versamenti non sarà più vincolata alla questione dell’imposizione dei partiti. Come visto, questo collegamento è previsto dalla legislazione fiscale federale vigente come anche da quella di alcuni Cantoni, ma non è affatto indispensabile: si tratta infatti di due questioni distinte. Secondo la soluzione qui proposta, i versamenti effettuati ai partiti saranno per sé deducibili. Se in futuro si volessero esentare dall’imposta i partiti in quanto istituzioni, la via da seguire dovrà essere quella qui proposta per i versamenti in loro favore, ovvero menzionare esplicitamente i partiti nell’elenco delle istituzioni esentate.
Le modifiche di legge qui proposte permettono di chiarire la situazione per i Cantoni in materia di versamenti fatti ai partiti: dato che la deducibilità di questi versamenti sarà sancita espressamente dalla legislazione federale, anche le normative cantonali dovranno prevedere tali deduzioni. Il progetto permetterà così di eliminare anche le attuali deplorevoli disparità di trattamento nei singoli Cantoni.
2.2 Valorizzare l’importanza politica dei partiti
In Svizzera i partiti ricevono soltanto un sostegno statale minimo, ad esempio tramite i gruppi parlamentari. Questo sostegno molto limitato contrasta con il peso che i partiti hanno nel nostro sistema politico: così ad esempio nel sistema elettorale proporzionale i partiti costituiscono una condizione importante della democrazia parlamentare, inoltre svolgono un ruolo essenziale anche nella formazione dell’opinione pubblica in relazione alle votazioni popolari.
La Costituzione federale del 1998 sottolinea questa importanza con un articolo dedicato ai partiti: l’articolo 137, secondo cui i partiti «partecipano alla formazione dell’opinione e della volontà popolari». Questo compito è tutt’altro che semplice, considerato che il popolo è chiamato a votare almeno tre o quattro volte all’anno.