Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine

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1.4 Precedenti dibattiti parlamentari

Nel suo rapporto del 23 novembre 1988 sull’aiuto ai partiti (88.075), il Consiglio federale riteneva che il concetto di «finalità di servizio pubblico» utilizzato nei disegni della LIFD e della LAID avrebbe permesso di sviluppare una prassi secondo cui le elargizioni ai partiti sarebbero state considerate deducibili (FF 1989 I 155). In seguito, nei dibattiti parlamentari sulla nuova legislazione fiscale la questione non è più stata trattata (cfr. n. 1.2.2.1). Come indicato sopra (cfr. n. 1.2.2.3) la circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994 ha poi sancito un’interpretazione di queste disposizioni affatto opposta a quella ipotizzata nel rapporto 88.075.

Ritenendo che l’interpretazione data da questa circolare fosse eccessivamente restrittiva e penalizzasse la funzione pubblica e democratica dei partiti, l’allora consigliere nazionale Werner Carobbio (PS, TI) depositava l’8 dicembre 1994 un postulato (Po 94.3520) in cui chiedeva una modifica di questa prassi. Tuttavia nella sua dettagliata risposta scritta del 27 giugno 1995 il Consiglio federale indicava che a suo parere la legislazione vigente non offriva il margine di manovra necessario per considerare deducibili i versamenti effettuati a favore dei partiti. Nel dibattito che fece seguito nel Consiglio nazionale, l’allora consigliere federale Villiger dichiarò che per permettere la deduzione di questi versamenti occorreva una modifica della legislazione, e aggiunse che anche se il Parlamento avesse trasmesso il postulato Carobbio, il Consiglio federale non avrebbe comunque modificato la sua prassi ritenendo la base legale troppo vaga. Secondo il consigliere federale infatti per realizzare una modifica di tale portata la via da seguire doveva essere quella legislativa, non una semplice modifica della prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (Boll. Uff. N 1996 1540). Il Consiglio nazionale adottò il postulato con 76 voti favorevoli e 28 contrari, contro la volontà del Consiglio federale. Tuttavia, come annunciato dal consigliere federale Villiger, la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni non subì alcun cambiamento. Anche la via legislativa non è stata ulteriormente perseguita.

Recentemente la questione è stata discussa dalla CIP del Consiglio nazionale nel quadro del progetto sulla pubblicazione delle somme destinate al finanziamento delle campagne che precedono le votazioni (99.430). Questo progetto prevedeva tuttavia un obbligo di dichiarazione quale condizione per la deduzione dei versamenti effettuati a favore dei partiti (FF 2003 3356 segg.). Viste le difficoltà di realizzazione pratica di questa soluzione, il Consiglio nazionale ha stralciato il progetto.

2 Grandi linee del progetto

2.1 Inclusione dei versamenti ai partiti nell’elenco delle deduzioni e in quello degli oneri giustificati dall’uso commerciale

Non si tratta qui di proseguire la discussione sterile sull’utilità pubblica dei partiti e sulla conseguente legittimità della deduzione dei versamenti in loro favore. Infatti è evidente che gli attori della vita politica tenderanno ad argomentare che l’attività dei partiti persegue scopi di utilità pubblica, mentre le autorità giudiziarie assumeranno tendenzialmente la posizione contraria. Il presente progetto segue quindi la via indi-