Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine
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riguardo non aveva incontrato opposizioni nella sua Camera (Boll. Uff. N 1990 273). Sennonché la Camera alta non reagì nella maniera auspicata, per cui nell’appianamento delle divergenze il tema dei partiti non fu più affrontato (Boll. Uff. S 1990 727).
La questione dell’imposizione dei partiti come anche quella, di principale interesse in questo contesto, della deducibilità dei contributi ai partiti non sono quindi state chiarite nell’ambito dei dibatti sull’armonizzazione fiscale. Nemmeno il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1983 fornisce indicazioni approfondite sull’interpretazione dei concetti di «scopo pubblico» e «di utilità pubblica» (FF 1983 III 1 segg.).
1.2.2.2 Interpretazione delle disposizioni nella dottrina
Per la dottrina le disposizioni in questione offrono così un campo d’interpretazione interessante. Una delle posizioni frequentemente citate al riguardo è quella di Danielle Yersin, espressa nell’articolo «Le statut fiscal des partis politiques, de leurs membres et sympathisants» (in: ASA [Archiv für Schweizerisches Abgaberecht], 1989, vol. 58, pag. 97 seg.). L’autrice si oppone esplicitamente a un’interpretazione estensiva di queste disposizioni, sottolineando in particolare che nessun partito, considerato singolarmente, può pretendere di perseguire unicamente uno scopo di interesse pubblico: «Chaque parti pris individuellement défend ses propres conceptions de la société, vise à obtenir et à asseoir ses membres en nombre le plus élevé aux fonctions les plus importantes. Ainsi, si l’interaction des différents partis revêt toutes les qualités relevées dans cet arrêt, ils ne poursuivent, chacun pour soi, ni des buts d’intérêt public, ni des fins de service public ; ils ne sauraient donc être exonérés pour ce motif» (Yersin, loc. cit., p. 107). Yersin ritiene peraltro che vi siano buoni motivi per accordare vantaggi fiscali ai partiti come anche ai loro membri e sostenitori, ma propone di realizzare questo scopo non includendo i partiti nelle organizzazioni che perseguono scopi pubblici o di utilità pubblica ma adottando una nuova disposizione ad hoc.
Nei rispettivi commenti alla legislazione fiscale anche Markus Reich e Peter Locher giungono alla conclusione che i partiti non sono da ritenersi organizzazioni di utilità pubblica né che i loro scopi principali siano di natura pubblica (cfr. Reich, Markus in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/1, 2aed., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 53 riguardo all’art. 9 LAID; Locher, Peter: Kommentar zum DBG, II parte, Therwil/Basilea 2004, n. marg. 104 riguardo all’art. 56 LIFD).
1.2.2.3 La circolare dell’Amministrazione federale delle contribuzioni dell’8 luglio 1994
In una circolare dell’8 luglio 1994 intitolata «Esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 56 lett. g LIFD) o fini di culto (art. 56 lett. h LIFD); deducibilità delle elargizioni (art. 33 cpv. 1 lett. i e art. 59 lett. c LIFD)» l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha aderito all’interpretazione della dottrina (circolare W95-012I, riprodotta in: ASA, vol. 63, pag. 130 seg. o consultabile in Internet all’indirizzo: www.estv.amin.ch, seguendo il