Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine
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simo può essere quindi fatto valere dal singolo socio ma non dalla società di persone con sede in Svizzera.
3.2 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14)
Art. 9 cpv. 2 lett. l (nuova)
L’articolo 9 capoverso 2 LAID disciplina le deduzioni generali che le persone fisiche possono fare valere sui proventi imponibili complessivi. Analogamente alla legge sull’imposta federale diretta, il presente progetto propone di introdurre qui una nuova deduzione, cioè quella dei contributi dei membri dei partiti e dei versamenti ai partiti.
Gli importi massimi deducibili dovranno essere fissati dal diritto cantonale. Infatti, se è vero che l’articolo 129 Cost. dà alla Confederazione la competenza di emanare principi in materia di armonizzazione fiscale, il capoverso 2 dello stesso articolo esclude espressamente dall’armonizzazione «le tariffe e aliquote fiscali e gli importi esenti da imposta».
La minoranza della commissione propone di adottare anche per l’imposta cantonale e comunale la soluzione che vincola la deducibilità dei versamenti ai partiti alla pubblicazione dei relativi importi.
Per quel che concerne la definizione di «partito», si riprendono le disposizioni degli articoli 33 e 59 LIFD.
Art. 25 cpv. 1 lett. e (nuova)
L’articolo 25 capoverso 1 LAID elenca i singoli elementi degli oneri consentiti dall’uso commerciale che possono essere fatti valere dalle persone giuridiche. Come per le disposizioni analoghe concernenti l’imposta federale diretta, si propone di includere qui i versamenti ai partiti.
Art. 72h Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del…
Affinché i contribuenti possano fare valere nei loro Cantoni le deduzioni qui previste, le legislazioni cantonali devono essere opportunamente adeguate. Si propone di fare entrare in vigore contemporaneamente le modifiche proposte della LIFD e della LAID, per mantenere minimo il dispendio amministrativo e tecnico per le amministrazioni fiscali cantonali (adeguamento dei formulari di dichiarazione del reddito e della sostanza). Il progetto prevede pertanto di dare al Consiglio federale la competenza di fissare la data di entrata in vigore in modo tale che da un lato i Cantoni abbiano sufficientemente tempo per procedere alle modifiche necessarie e che dall’altro l’entrata in vigore possa avvenire il più rapidamente possibile, nell’interesse dei contribuenti. In caso di ritardo dei Cantoni nell’adeguamento della loro normativa, la disposizione prevede l’applicazione diretta del diritto federale; in