Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/3: 06.463 Iniziativa parlamentare. Deducibilità fiscale dei versamenti in favore dei partiti politici · 15 pagine
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Il presente progetto, che permetterà la deduzione in tutti i Cantoni dei versamenti ai partiti, è un passo, peraltro modesto, volto a valorizzare concretamente l’importanza dei partiti. Infatti, da un lato chi sostiene finanziariamente queste istituzioni essenziali per il funzionamento dello Stato beneficerà perlomeno di un vantaggio fiscale, dall’altro l’introduzione di questa possibilità di deduzione porterà idealmente a un aumento delle donazioni a favore dei partiti.
3 Commento dei singoli articoli
3.1 Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD, RS 642.11)
Art. 33 cpv. 1 lett. i (nuova)
L’articolo 33 LIFD elenca in modo esaustivo le deduzioni generali cui hanno diritto le persone fisiche in relazione all’imposta federale diretta. Il presente progetto è volto a introdurre una nuova lettera i che stabilisce espressamente che i contributi e i versamenti ai partiti possono essere dedotti dal reddito. Saranno deducibili i contributi versati a titolo di membro di un partito, i versamenti di altro genere a un partito come anche i contributi cosiddetti di mandato, cioè i contributi che i partiti spesso chiedono ai loro membri che esercitano cariche pubbliche.
Si propone di ammettere tali deduzioni fino a un importo massimo di 10 000 franchi. La deduzione non potrà quindi in nessun caso superare tale importo, anche quando una persona fisica versa un contributo di membro e effettua versamenti al partito per un totale superiore a tale somma. Ai fini della deduzione non è rilevante che il reddito della persona fisica provenga da attività dipendente o indipendente.
Perché la deduzione fatta valere da una persona fisica sia riconosciuta è necessario comprovare i versamenti in questione.
L’importo massimo qui proposto per la deduzione nell’imposta federale diretta si situa così sopra gli importi previsti sinora dai Cantoni: in tal modo si crea un vero incentivo al versamento di donazioni e contributi ai partiti.
La minoranza della commissione propone di ammettere la deduzione soltanto se i versamenti sono resi pubblici; laddove questa condizione sia realizzata, la minoranza propone di permettere una deduzione fino a concorrenza di un importo pari al 10 per cento del reddito imponibile, ma al massimo 20 000 franchi. La minoranza ritiene che con questa soluzione si possa realizzare in modo non burocratico un incentivo importante alla pubblicazione delle donazioni ottenute dai partiti. La maggioranza ritiene invece controproducente creare un vincolo di questo genere. Uno scopo importante del presente progetto è infatti aumentare la disponibilità dei cittadini ad effettuare versamenti ai partiti: se però la deducibilità dei relativi importi viene vincolata alla condizione di rendere gli stessi pubblici, si rischia di ridurre l’interesse di molti potenziali donatori. Inoltre la maggioranza non è affatto convinta che questa soluzione possa essere realizzata senza un certo dispendio burocratico, dato che sarebbe comunque necessario creare degli elenchi delle donazioni.
Resta la questione della definizione del termine «partito». Certamente sarebbe ipotizzabile una soluzione in cui si rinuncia a definire il termine nella legge. Nel Canto-