Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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mente dalla durata dell’assistenza o dall’età del minore (art. 6 cpv. 2 AP-OAssM).

b. Esternalizzazione dei posti d’assistenza

Un altro problema che è stato necessario affrontare è la prassi diffusa in alcuni istituti di sistemare i minori loro affidati al di fuori dell’istituto, talvolta addirittura all’estero, in caso di collocamenti time out (outsourcing di collocamenti time out). A volte si sostiene che in qualità di incaricati o assistenti di un istituto già in possesso dell’autorizzazione non sia necessaria un’altra autorizzazione specifica per questi posti esternalizzati.

È una lacuna inconcepibile che proprio in un settore delicato come quello dei collocamenti time out non sia previsto un accertamento preliminare dell’idoneità di una famiglia o di un istituto ad accogliere minori in situazioni di crisi. Per questo motivo, l’articolo 6 capoverso 2 AP-OAssM statuisce chiaramente che l’obbligo di autorizzazione sussiste anche per chi incarica terzi dell’assistenza di minori in situazioni di crisi, come sarebbe in realtà già implicito nel diritto vigente. Questo vale anche per forme di assistenza offerte al di fuori di famiglie o istituti già autorizzati. Inoltre, per i collocamenti all’estero vigono disposizioni particolari (cfr. n. 3.10.1).

3.6.2.2 Assistenza di minori da parte di parenti o affini

Nel caso dell’accoglimento di minori da parte di parenti o affini è necessario distinguere tra assistenza diurna e a tempo pieno. Mentre secondo l’OAMin l’assistenza a giornata di minori al di sotto dei 12 anni soggiace all’obbligo di comunicazione e quella a tempo pieno all’obbligo di autorizzazione (sempre che il Cantone non abbia abrogato tale obbligo per l’accoglimento di minori da parte di loro parenti), nell’avamprogetto non è più previsto l’obbligo di comunicazione per l’assistenza diurna in una famiglia da parte di parenti o affini (art. 8 cpv. 1 lett. a AP-OAssM), mentre l’obbligo di autorizzazione per l’assistenza a tempo pieno è applicabile anche a parenti e affini di minori e i Cantoni non vi possono più derogare.

Di fronte al notevole potenziale conflittuale che può contraddistinguere proprio i rapporti di assistenza tra parenti nel senso più largo, è inconcepibile che l’assistenza a tempo pieno di minori da parte di parenti e affini debba godere di un’eccezione. Come hanno richiesto numerosi Cantoni nel corso della consultazione sulla necessità di una revisione dell’OAMin, il disciplinamento per l’assistenza di minori a tempo pieno deve trovare un’applicazione generale, indipendentemente da chi si occupa di tale assistenza. Inoltre, questa opinione è condivisa anche dalla maggior parte delle organizzazioni attive nel settore dell’assistenza di minori. Si deroga a questo principio soltanto nel caso dei nonni, che non necessitano dell’autorizzazione nemmeno per l’assistenza a tempo pieno dei loro nipoti (art. 8 cpv. 1 lett. b AP-OAssM).

Per garantire che le rilevazioni statistiche siano complete e attendibili è tuttavia previsto che parenti e affini che assistono minori come genitori diurni o affidatari e che in virtù dell’articolo 8 capoverso 1 lettera a o b non sottostanno all’obbligo di autorizzazione informino della loro attività l’autorità cantonale competente che rileva i dati statistici (art. 38 cpv. 2 AP-OAssM).

3.6.2.3 Forme di assistenza complementari alla scuola

L’autorizzazione per la gestione di una scuola non è estesa anche alle forme di assistenza complementari alla scuola, che sottostanno in linea di principio a un obbligo separato d’autorizzazione e di vigilanza (cfr. art. 2 lett. a AP-OAssM).