Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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3. Bambini/Figli
Nel diritto svizzero, i termini «bambini» e «figli» non godono di una definizione univoca: si possono rivolgere sia a persone minorenni sia a eredi maggiorenni di un genitore defunto (figli). Del resto, il termine «bambini» sortisce uno strano effetto se riferito a persone tra i 14 e i 18 anni: in questo caso si parla piuttosto di «adolescenti», termine usato anche nell’articolo 11 della Costituzione federale.
Per i motivi indicati al punto 1 e dal momento che le disposizioni dell’OAssM riguardano esclusivamente l’assistenza di persone minorenni e che un’ulteriore distinzione in base all’età è importante soltanto nel caso dell’assistenza da parte di genitori diurni, si è deciso di adottare il termine «minore/i», che viene quindi utilizzato coerentemente nell’avamprogetto.
3.5.3 Assistenza diurna
Nell’attuale diritto l’assistenza diurna è parzialmente compresa dal concetto di «accoglimento a giornata», espressione con cui si intende l’assistenza di un minore al di sotto dei 12 anni in una famiglia nel corso del giorno (p. es. mamme diurne).
Tuttavia, per assistenza diurna oggi si intendono generalmente tutte le forme di assistenza di minori fuori della loro famiglia nel corso della giornata, indipendentemente dal fatto che l’assistenza si svolga in una famiglia o in un istituto. Per questo motivo, nell’avamprogetto il concetto di assistenza diurna è utilizzato per entrambe le forme di assistenza. L’accoglimento a giornata come inteso finora, nel senso dell’assistenza da parte di genitori diurni, rientra quindi nel concetto di «assistenza diurna», cui si contrappone l’assistenza a tempo pieno. Il criterio distintivo è l’orario in cui si svolge l’assistenza, ossia se il minore trascorre o meno la notte nella famiglia o nell’istituto (per i dettagli, cfr. le definizioni riportate all’art. 2 AP-OAssM).
Inoltre, l’assistenza diurna si svolge essenzialmente nell’ambito dell’assistenza volontaria da parte di terzi, mentre quella a tempo pieno risulta perlopiù, ma non esclusivamente, da una decisione dell’autorità. Tuttavia, per ottenere la più ampia flessibilità e apertura possibile nel trattamento dei singoli casi, nonché per il bene del minore, l’assistenza a tempo pieno deve poter essere concepita anche come scelta volontaria, e viceversa, quella diurna deve poter essere applicata anche in caso di una decisione dell’autorità. È comunque necessario sottolineare che nella scelta del tipo di assistenza non deve essere determinante l’aspetto finanziario, bensì unicamente il bene del minore.
3.5.4 Assistenza a tempo pieno
Anche se questo concetto non è utilizzato direttamente nell’attuale diritto, è comunque alla base delle disposizioni dell’OAMin: sia l’assistenza in famiglia o l’accoglimento in vista d’adozione sia l’accoglimento in istituti sono forme di assistenza permanente. Nell’avamprogetto l’assistenza a tempo pieno è utilizzata come concetto sovraordinato contrapposto all’assistenza diurna e comprende l’assistenza regolare nell’ambito di una famiglia o di un istituto sia di giorno che di notte, per almeno due giorni e due notti alla settimana. In questo modo, viene fissato un limite preciso oltre il quale si parla di assistenza a tempo pieno. L’avamprogetto non prevede più una durata minima dell’assistenza oltre la quale è necessaria un’autorizzazione per genitori affidatari (art. 4 OAMin; cfr. n. 3.5.5). In riferimento all’assistenza fornita, il concetto di durata viene piuttosto sostituito da quello di regolarità.