Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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3.5.6 Assistenza in istituti
Le attuali disposizioni sull’accoglimento in istituti sono applicabili alle istituzioni che ospitano e assistono minorenni o bambini al di sotto dei 12 anni. In questa definizione rientrano oggi sia l’assistenza di minori («minorenni» nel nuovo diritto in materia di protezione degli adulti) in istituti in senso stretto o in case-famiglia che forniscono assistenza a tempo pieno, ovvero durante il giorno e la notte, sia l’assistenza di minori al di sotto dei 12 anni in istituti di assistenza diurna, come i centri diurni per la custodia di bambini o gli asili nido.
L’assistenza in istituti prevista dall’OAssM comprende quindi sia gli istituti in senso stretto, che accolgono minori a tempo pieno, sia istituti che offrono servizi di assistenza diurna, come asili nido o centri diurni per la custodia di bambini. Inoltre, è disciplinato il numero di bambini assistiti a partire dal quale si parla di assistenza in istituti. Dal momento che questo numero rappresenta il criterio distintivo tra le due forme di assistenza «famiglia» (genitori diurni/affidatari) e «istituto», è in relazione con il numero massimo di minori che possono essere assistiti in una famiglia.
3.6 Obbligo di autorizzazione
3.6.1 In generale
Nel diritto vigente, a differenza di quanto previsto per l’accoglimento in istituti, per assistere un minore in una famiglia è richiesta un’autorizzazione soltanto se il bambino è ancora sottoposto all’obbligo scolastico o non ha compiuto 15 anni e se l’assistenza dura più di tre mesi. Inoltre, i rapporti di assistenza a giornata devono essere comunicati alle autorità soltanto se i minori assistiti hanno meno di 12 anni. Su richiesta dei Cantoni e delle persone che operano nel settore dell’assistenza di minori, l’avamprogetto prevede un limite di età soltanto nell’ambito dell’assistenza di minori da parte di genitori diurni, mentre viene eliminato totalmente il criterio della durata minima del rapporto di assistenza. Come è stato criticato da più parti, non c’è alcuna ragione per cui i minori accolti in istituti (cui sono applicabili le pertinenti disposizioni) debbano ricevere una protezione più completa, indipendentemente dall’età e dalla durata del soggiorno nell’istituto, rispetto ai minori assistiti in una famiglia affidataria. A condizione che, in base alla rispettiva regolarità e intensità, l’assistenza fornita possa essere considerata diurna o a tempo pieno, per l’assistenza di persone al di sotto dei 18 anni da parte di genitori affidatari o istituti è di regola necessaria un’autorizzazione. Tuttavia, per l’assistenza da parte di genitori diurni l’autorizzazione è necessaria soltanto se i minori assistiti hanno meno di 15 anni.
3.6.2 Questioni particolari
3.6.2.1 Assistenza in situazioni di crisi a. Collocamenti time out e d’emergenza
I collocamenti time out e d’emergenza prevedono l’assistenza di minori in situazioni di crisi. Questi collocamenti possono durare pochi giorni o settimane, ma anche diversi mesi. L’assistenza nell’ambito di questo tipo di collocamenti è particolarmente delicata e non deve essere affidata a persone prive delle necessarie conoscenze ed esperienze nel campo. Per questo motivo, l’avamprogetto non prevede soltanto che le famiglie, gli istituti e le organizzazioni preposte al collocamento (cfr. n. 3.8.1) debbano soddisfare determinate condizioni per poter accogliere o collocare minori in situazioni di crisi, ma sottopone l’assistenza e il collocamento di minori in situazioni di crisi a un obbligo generale d’autorizzazione, indipendente-